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LEGGE 9 marzo 1989, n. 88

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal:  28-3-1989

Art. 28

(Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri
e coloni).
1. A decorrere dal I gennaio 1989 la gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni".
2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria. Alla gestione sono trasferite le parti del contributo statale per gli assegni familiari agli autonomi agricoli, di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni, risultate in eccedenza sui fabbisogni annui.
Nota all'art. 28, comma 1.
Il testo dell'art. 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), e il seguente:
"Art. 6. - È istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi e costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto".
Nota all'art. 28, comma 2:
Il testo dell'art. 9 della legge 14 luglio 1967, n. 585 (Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari), e il seguente:
"Art. 9. - A decorrere dal 1 gennaio 1967, lo Stato concorre alle spese derivanti alla Cassa unica per gli assegni familiari dall'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli con un contributo annuo di lire 28 miliardi da erogarsi in rate trimestrali anticipate.
All'onere di cui al precedente comma si provvede nell'esercizio 1967, mediante riduzione per il corrispondente importo del Fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio destinato a far fronte agli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge".