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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 69

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 02/03/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 (in G.U. 29/04/1989, n.99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2003)
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Testo in vigore dal:  1-1-2002
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Art. 4

1.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435 ))
.
2. Le disposizioni concernenti gli interessi e la sopratassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi non si applicano:
a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di acconto, è di ammontare non superiore al lire 100 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché a lire 40 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi;
b) in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;
c) in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso.
3. Le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata.
3-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N. 413.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti di acconto relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i soggetti il cui esercizio non coincide con l'anno solare le predette disposizioni si applicano dal medesimo periodo di imposta sempre che alla data suindicata non siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.