DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 69

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 02/03/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 (in G.U. 29/04/1989, n.99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2003)
Testo in vigore dal: 1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
 
  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435 )). 
  2. Le disposizioni concernenti gli interessi e la sopratassa per il
caso di omesso, insufficiente o ritardato  versamento  degli  acconti
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul
reddito delle persone giuridiche e dell'imposta  locale  sui  redditi
non si applicano: 
    a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le rate,  se
l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi  relativa  al
periodo di imposta in corso, al netto delle detrazioni e  crediti  di
imposta e delle ritenute di acconto, e' di ammontare non superiore al
lire 100 mila per i contribuenti  soggetti  all'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche nonche' a  lire  40  mila  per  i  contribuenti
soggetti all'imposta sul  reddito  delle  persone  giuridiche  e  per
quelli soggetti all'imposta locale sui redditi; 
    b) in caso di  insufficiente  versamento  della  prima  rata,  se
l'importo versato non e' inferiore al 40 per cento  della  somma  che
risulterebbe  dovuta  a  titolo   di   acconto   sulla   base   della
dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso; 
    c) in caso di omesso o  insufficiente  versamento  della  seconda
rata, se l'importo versato come prima rata o quello  complessivamente
versato non e' inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a  titolo
di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso. 
  3. Le eccedenze  di  imposta  risultanti  dalla  dichiarazione  dei
redditi possono essere computate in  diminuzione,  distintamente  per
ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata  dell'acconto
dovuto per il periodo di imposta successivo e,  per  il  residuo,  da
quello della seconda rata. 
  3-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N. 413. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai
versamenti di acconto relativi al periodo di imposta  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Per i soggetti il cui
esercizio non coincide con l'anno solare le predette disposizioni  si
applicano dal medesimo  periodo  di  imposta  sempre  che  alla  data
suindicata non siano scaduti i termini  per  la  presentazione  della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.