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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 69

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 02/03/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 (in G.U. 29/04/1989, n.99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2003)
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Testo in vigore dal:  30-4-1989
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e di versamento di acconto delle imposte sui redditi, per la determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, in materia di termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, per la sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, per ampliare gli imponibili e contenere le elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nel comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:
a) fino a 6 milioni di lire, 10 per cento;
b) oltre 6 fino a 12 milioni di lire, 22 per cento;
c) oltre 12 fino a 30 milioni di lire, 26 per cento;
d) oltre 30 fino a 60 milioni di lire, 33 per cento;
e) oltre 60 fino a 150 milioni di lire, 40 per cento;
f) oltre 150 fino a 300 milioni di lire, 45 per cento;
g) oltre 300 milioni di lire, 50 per cento.
((
1-bis. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione prevista nel comma 1 dell'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente da 6 a 7 milioni di lire e da 12 a 14 milioni di lire con effetto dall'anno 1989
))