stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 febbraio 1989, n. 48

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

note: Entrata in vigore della legge: 14-2-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990)
nascondi
Testo in vigore dal:  14-2-1989

Art. 9

1. Il termine di denuncia per le iscrizioni al catasto ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1989 con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge n. 47 del 1985.
Nota all'art. 9:
La legge n. 47/1985 reca norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie. L'art. 52 così recita:
"Art. 52 (Iscrizione al catasto). - Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'art. 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.
Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente.
Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall'art. 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata a L. 250.000".