LEGGE 3 febbraio 1989, n. 39

Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore.

note: Entrata in vigore della legge: 24-2-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 15-2-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
  1.  Chiunque  esercita  l'attivita'  di  mediazione  senza   essere
iscritto nel ruolo e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma compresa fra euro 7.500 e euro  15.000  ed  e'
tenuto alla restituzione  alle  parti  contraenti  delle  provvigioni
percepite. Per l'accertamento dell'infrazione, per  la  contestazione
della medesima e per la riscossione delle somme dovute  si  applicano
le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  2. A coloro che ((siano gia' incorsi)) nella  sanzione  di  cui  al
comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio,  si
applicano le pene  previste  dall'articolo  348  del  codice  penale,
nonche' l'articolo 2231 del codice civile. 
  3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle  forme
di legge.