LEGGE 30 novembre 1989, n. 398

Norme in materia di borse di studio universitarie.

note: 29/12/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
                             Norme comuni 
  1. Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere
cumulate con altre borse di  studio  a  qualsiasi  titolo  conferite,
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali  o  straniere
utili  ad  integrare,  con  soggiorni  all'estero,   l'attivita'   di
formazione o di ricerca dei borsisti. 
  2. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo. 
  3. Alle borse di studio di  cui  alla  presente  legge  si  applica
l'articolo  79,  quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
  4. Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,
sentito il Consiglio universitario  nazionale,  sono  determinati  la
misura minima delle borse nonche' i limiti e la  natura  del  reddito
personale complessivo per poterne usufruire. 
  5. I borsisti non possono essere impegnati in attivita'  didattiche
e sono tenuti ad assolvere  gli  impegni  stabiliti  nel  decreto  di
concessione della borsa, pena la decadenza della stessa. 
  6. Per  le  borse  di  studio  previste  dalla  presente  legge  si
applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali  di  cui
all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. 
  ((6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di  studio  per  la
frequenza  dei  corsi  di   perfezionamento   e   delle   scuole   di
specializzazione, per  i  corsi  di  dottorato  di  ricerca,  per  lo
svolgimento di attivita' di ricerca dopo il dottorato e per  i  corsi
di perfezionamento all'estero, erogate dalla  provincia  autonoma  di
Bolzano, sono esenti dall'imposta sul reddito delle  persone  fisiche
nei confronti dei percipienti)). ((5)) 
  7. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse  di  studio  di
cui alla presente legge e' estesa  la  possibilita'  di  chiedere  il
collocamento in congedo straordinario  per  motivi  di  studio  senza
assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di  dottorato  di  ricerca
dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n.  476.  Il  periodo  di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera
e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 
 
----------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 52)
che "Le disposizioni di cui al comma 51 si applicano  per  i  periodi
d'imposta  per  i  quali  non  siano  ancora  scaduti  i  termini  di
accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente".