LEGGE 30 novembre 1989, n. 386

Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria.

note: Entrata in vigore della legge: 19/12/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2009)
Testo in vigore dal: 19-12-1989
                               Art. 12.
  1.   Le   disposizioni  di  cui  alla  presente  legge  attuano  il
coordinamento di cui all'articolo 12, secondo comma, numero 3), della
legge 9 ottobre 1971, n. 825.
  2.  Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 hanno effetto dalla
data di  entrata  in  vigore  delle  relative  leggi  provinciali  di
attuazione.  Le altre disposizioni della presente legge hanno effetto
dal 1› gennaio 1988.
  3.  In  sede  di  prima  applicazione della presente legge, ai fini
dell'eventuale  conguaglio   derivante   dal   passaggio   al   nuovo
ordinamento  finanziario,  le somme comunque corrisposte alla regione
Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di  Bolzano
in  sostituzione  delle  quote  fisse e variabili di tributi erariali
soppressi  in  attuazione  della  riforma  tributaria,  se   riferite
all'anno  1988,  sono  detratte dall'ammontare delle somme attribuite
alla regione ed alle province autonome con la presente legge.
  4.  Sono  parimenti  detratte  dall'ammontare  delle predette somme
quelle corrisposte, per il  detto  anno  finanziario,  a  carico  del
bilancio  dello Stato, a favore dei comuni delle province autonome di
Trento e di Bolzano, a  titolo  di  somme  sostitutive  di  quote  di
tributi erariali soppressi dalla riforma tributaria.
  5.  Sono  altresi'  detratti  dall'ammontare  delle somme di cui al
comma 3 gli oneri rimasti a carico  dello  Stato,  nell'esercizio  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, per l'espletamento delle
funzioni trasferite alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province
autonome  di  Trento e di Bolzano, a norma dei decreti del Presidente
della Repubblica 19 novembre 1987, numeri 511, 512,  526  e  527;  17
dicembre 1987, n. 554; 15 luglio 1988, numeri 300, 301, 305 e 405.
          Note all'art. 12:
             -  La  legge  n.  825/1971  reca: "Delega legislativa al
          Governo della Repubblica per  la  riforma  tributaria".  Si
          trascrive il testo dell'art. 12, secondo comma, n. 3):
             In  attuazione  della  presente  legge  saranno  emanate
          disposizioni informate  ai  seguenti  princi'pi  e  criteri
          direttivi per:
              1) - 2) (omissis);
              3)  il  coordinamento  della  disciplina  delle entrate
          tributarie   delle   regioni   Sardegna,   Valle   d'Aosta,
          Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle province
          autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei princi'pi
          e delle procedure stabiliti dai relativi statuti speciali e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,    mediante
          l'emanazione, d'intesa con le regioni e province stesse, di
          norme  ordinarie:  a)  per   modificare   le   disposizioni
          statutarie e le norme di attuazione in materia finanziaria,
          determinando i tributi di competenza  dello  Stato  il  cui
          gettito,  per  intero o per quote, va devoluto in relazione
          ai tributi aboliti, modificati o  diversamente  attribuiti;
          b)  per  assicurare  agli  enti  autonomi  suddetti entrate
          complessivamente  non   inferiori   al   gettito   o   alla
          compartecipazione   al   gettito   dei   tributi   aboliti,
          modificati o diversamente attribuiti,  tenuto  anche  conto
          dell'incremento  derivante  dall'applicazione  del disposto
          del successivo art. 14".
             - Il D.P.R. n. 511/1987 reca: "Norme di attuazione dello
          statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in  materia  di
          promozione   e   orientamento   dei   consumi   alimentari,
          rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno  alimentare
          e repressione delle frodi sulla lavorazione e sul commercio
          dei prodotti agricoli".
             -  Il  D.P.R. n. 512/1987 reca: "Integrazione al decreto
          del Presidente della Repubblica 1› novembre 1973,  n.  687,
          recante  norme  di attuazione dello statuto speciale per il
          Trentino-Alto Adige in materia di  assistenza  ed  edilizia
          scolastica".
             -  Il  D.P.R. n. 526/1987 reca: "Estensione alla regione
          Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di  Trento  e
          di  Bolzano  delle  disposizioni del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
             - Il D.P.R. n. 527/1987 reca: "Norme di attuazione dello
          statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in  materia  di
          comunicazioni e trasporti di interesse provinciale".
             -   Il   D.P.R.  n.  554/1987  reca:  "Modificazioni  ed
          integrazioni al decreto del Presidente della  Repubblica  6
          aprile   1984,  n.  426,  in  materia  di  istituzione  del
          tribunale  amministrativo  regionale  di  Trento  e   della
          sezione autonoma di Bolzano".
             -  Il D.P.R. n. 300/1988 reca: "Modificazioni all'art. 1
          del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978,
          n.  1017,  concernente  norme  di  attuazione dello statuto
          speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige   in   materia   di
          artigianato,  incremento della produzione industriale, cave
          e torbiere, commercio, fiere e mercati".
             - Il D.P.R. n. 301/1988 reca: "Norme di attuazione dello
          statuto speciale per  la  regione  Trentino-Alto  Adige  in
          materia   di   iscrizione   nelle   scuole  con  lingua  di
          insegnamento diversa dalla madre lingua dell'alunno".
             - Il D.P.R. n. 305/1988 reca: "Norme di attuazione dello
          statuto speciale per la  regione  Trentino-Alto  Adige  per
          l'istituzione  delle  sezioni  di controllo della Corte dei
          conti di Trento e di Bolzano e per  il  personale  ad  esse
          addetto".
             - Il D.P.R. n. 405/1988 reca: "Norme di attuazione dello
          statuto speciale per  la  regione  Trentino-Alto  Adige  in
          materia  di ordinamento scolastico in provincia di Trento".