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LEGGE 30 novembre 1989, n. 386

Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria.

note: Entrata in vigore della legge: 19/12/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2009)
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Testo in vigore dal:  19-12-1989

Art. 12

1. Le disposizioni di cui alla presente legge attuano il coordinamento di cui all'articolo 12, secondo comma, numero 3), della legge 9 ottobre 1971, n. 825.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle relative leggi provinciali di attuazione. Le altre disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1› gennaio 1988.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini dell'eventuale conguaglio derivante dal passaggio al nuovo ordinamento finanziario, le somme comunque corrisposte alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in sostituzione delle quote fisse e variabili di tributi erariali soppressi in attuazione della riforma tributaria, se riferite all'anno 1988, sono detratte dall'ammontare delle somme attribuite alla regione ed alle province autonome con la presente legge.
4. Sono parimenti detratte dall'ammontare delle predette somme quelle corrisposte, per il detto anno finanziario, a carico del bilancio dello Stato, a favore dei comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, a titolo di somme sostitutive di quote di tributi erariali soppressi dalla riforma tributaria.
5. Sono altresì detratti dall'ammontare delle somme di cui al comma 3 gli oneri rimasti a carico dello Stato, nell'esercizio di entrata in vigore della presente legge, per l'espletamento delle funzioni trasferite alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dei decreti del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, numeri 511, 512, 526 e 527; 17 dicembre 1987, n. 554; 15 luglio 1988, numeri 300, 301, 305 e 405.
Note all'art. 12:
- La legge n. 825/1971 reca: "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria". Si trascrive il testo dell'art. 12, secondo comma, n. 3):
In attuazione della presente legge saranno emanate disposizioni informate ai seguenti princìpi e criteri direttivi per:
1) - 2) (omissis);
3) il coordinamento della disciplina delle entrate tributarie delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei princìpi e delle procedure stabiliti dai relativi statuti speciali e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l'emanazione, d'intesa con le regioni e province stesse, di norme ordinarie: a) per modificare le disposizioni statutarie e le norme di attuazione in materia finanziaria, determinando i tributi di competenza dello Stato il cui gettito, per intero o per quote, va devoluto in relazione ai tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti;
b) per assicurare agli enti autonomi suddetti entrate complessivamente non inferiori al gettito o alla compartecipazione al gettito dei tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti, tenuto anche conto dell'incremento derivante dall'applicazione del disposto del successivo art. 14".
- Il D.P.R. n. 511/1987 reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di promozione e orientamento dei consumi alimentari, rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e repressione delle frodi sulla lavorazione e sul commercio dei prodotti agricoli".
- Il D.P.R. n. 512/1987 reca: "Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 1› novembre 1973, n. 687, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di assistenza ed edilizia scolastica".
- Il D.P.R. n. 526/1987 reca: "Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
- Il D.P.R. n. 527/1987 reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale".
- Il D.P.R. n. 554/1987 reca: "Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in materia di istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano".
- Il D.P.R. n. 300/1988 reca: "Modificazioni all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati".
- Il D.P.R. n. 301/1988 reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di iscrizione nelle scuole con lingua di insegnamento diversa dalla madre lingua dell'alunno".
- Il D.P.R. n. 305/1988 reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto".
- Il D.P.R. n. 405/1988 reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento".