DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-10-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2020)
Testo in vigore dal: 4-12-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
                 Obbligo di fornire dati statistici 
  1. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni,  enti  e  organismi
pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro  richiesti  per  le
rilevazioni  previste  dal  programma  statistico   nazionale.   Sono
sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni,
rientranti nel programma stesso, individuate ai  sensi  dell'articolo
13. Su proposta del presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui
all'articolo  17,  con  delibera  del  Consiglio  dei   ministri   e'
annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza,  finalita',
destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione
statistica, la tipologia  di  dati  la  cui  mancata  fornitura,  per
rilevanza, dimensione o significativita' ai  fini  della  rilevazione
statistica, configura violazione  dell'obbligo  di  cui  al  presente
comma. I proventi delle sanzioni  amministrative  irrogate  ai  sensi
dell'articolo 11  confluiscono  in  apposito  capitolo  del  bilancio
dell'ISTAT e  sono  destinati  alla  copertura  degli  oneri  per  le
rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. 
  2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di
cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
  3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi  del  comma  1,
non  li  forniscano,  ovvero  li  forniscono  scientemente  errati  o
incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa  pecuniaria,
nella misura  di  cui  all'art.  11,  che  e'  applicata  secondo  il
procedimento ivi previsto. 
                                                               ((14)) 
 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 novembre 2020, n. 159, ha disposto (con l'art. 1, comma  4-ter)
che "Al fine di  garantire  la  qualita'  delle  indagini  effettuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi degli articoli
7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel  periodo
dello stato emergenziale da COVID-19, i termini per la fornitura  dei
dati da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del  citato  articolo
7, compresi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono
riaperti fino al 31 marzo  2021.  L'ISTAT  provvede  alla  riapertura
delle relative piattaforme informatiche o  alla  comunicazione  delle
diverse modalita' per la fornitura dei dati statistici da  parte  dei
soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7 fino al 31  marzo
2021, data dalla quale decorrono i termini per  l'accertamento  delle
violazioni".