DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-10-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2020)
Testo in vigore dal: 4-12-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11. 
                       Sanzioni amministrative 
  1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art.  7,  sono
stabilite: 
    a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire
quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche; 
    b) nella misura minima di lire  un  milione  e  massima  di  lire
diecimilioni per le violazioni da parte di enti e societa'. 
  2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie, e'  effettuato  dagli  uffici  di
statistica, facenti parte del Sistema  statistico  nazionale  di  cui
all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione. 
  3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto  in
ordine alla violazione e, previa contestazione  degli  addebiti  agli
interessati secondo  il  procedimento  di  cui  agli  articoli  13  e
seguenti della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  lo  trasmette  al
prefetto della provincia, il quale procede ai sensi  dell'art.  18  e
seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento e' data
comunicazione all'ISTAT. 
                                                           (11)((14)) 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art.  15-ter,  comma  1)
che "In relazione alle disposizioni concernenti il Sistema statistico
nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  e
in considerazione della gravosita' degli  adempimenti  richiesti,  in
particolare, ai comuni  di  minori  dimensioni  demografiche,  per  i
comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti le sanzioni di
cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo,  relative  alle
inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di  cui
al  Programma  statistico  nazionale  per  il  triennio  2014-2016  e
relativi  aggiornamenti,  sono  sospese  e,  in  caso   di   avvenuta
irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30  novembre  2017,
data entro la quale i comuni stessi devono completare ed  inviare  le
rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle  somme
eventualmente versate a titolo di sanzione". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 novembre 2020, n. 159, ha disposto (con l'art. 1, comma  4-ter)
che "Al fine di  garantire  la  qualita'  delle  indagini  effettuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi degli articoli
7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel  periodo
dello stato emergenziale da COVID-19, i termini per la fornitura  dei
dati da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del  citato  articolo
7, compresi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono
riaperti fino al 31 marzo  2021.  L'ISTAT  provvede  alla  riapertura
delle relative piattaforme informatiche o  alla  comunicazione  delle
diverse modalita' per la fornitura dei dati statistici da  parte  dei
soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7 fino al 31  marzo
2021, data dalla quale decorrono i termini per  l'accertamento  delle
violazioni".