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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1989, n. 280

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/8/1989
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Testo in vigore dal:  22-8-1989

Art. 3

1. Il termine di tre anni previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, per la convalida dei titoli rilasciati nel precedente ordinamento è prorogato per un ulteriore periodo di un anno.
2. Il Ministro competente detta, con propria ordinanza, le istruzioni necessarie per lo svolgimento della procedura di convalida.
Nota all'art. 3, comma 1:
Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 14/1987, è il seguente:
"Art. 5. - Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali convalidano i titoli rilasciati nel precedente ordinamento in esito ai corsi di assistenti sociali per la durata triennale, o almeno biennale fino al 1959, da enti e istituzioni pubbliche e private, ove gli interessati sostengano, con esito positivo, la discussione di una tesi e un colloquio sulle materie professionali di servizio sociale.
2. Gli interessati dovranno presentare alla scuola che effettua l'esame di convalida il diploma di maturità, il documento (diploma o certificato) di conseguimento del titolo di assistente sociale, la specificazione degli esami e dei tirocini sostenuti, nonché il titolo della tesi di diploma a suo tempo discussa".