stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

note: Entrata in vigore della legge: 26/5/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  26-5-1989

Art. 12

(Organizzazione)
1. L'organizzazione del Ministero è articolata in dipartimenti e servizi. I dipartimenti, in numero di quattro, esercitano le funzioni del Ministero previste dall'articolo
2. I servizi, in numero di sei, esercitano funzioni di supporto al complesso delle competenze dei dipartimenti.
2. I dipartimenti sono strutture organizzative di pari livello preposte a settori omogenei, individuabili nelle seguenti aree: programmazione e coordinamento generale; istruzione universitaria; ricerca scientifica; ricerca applicata; ricerca finalizzata; relazioni internazionali; affari giuridici e legislativi.
3. I servizi sono strutture distinte dai dipartimenti, preposte, tra gli altri, ai seguenti settori: studi e documentazione; Anagrafe nazionale delle ricerche; supporto agli organi collegiali; vigilanza sugli enti; personale del Ministero; verifica della funzionalità dell'organizzazione; servizi di supporto tecnico e amministrativo; stampa e relazioni esterne.
4. L'istituzione dei dipartimenti e dei servizi, la distribuzione tra essi dei posti di funzione dirigenziale nonché le successive modificazioni della organizzazione del Ministero sono disposte con regolamento, nel rispetto delle norme di cui ai commi precedenti e dei seguenti criteri:
a) l'individuazione dei dipartimenti è effettuata in rapporto alla natura delle funzioni;
b) la determinazione delle competenze dei dipartimenti e dei servizi è rivolta, anche attraverso l'accorpamento di materie e compiti omogenei, a stabilire una sostanziale equiparazione tra le strutture dello stesso livello;
c) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi è resa funzionale alla diversità dei compiti attribuiti;
d) i dipartimenti e i servizi sono strutture aperte alla partecipazione di esperti esterni all'amministrazione;
e) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma ad un criterio di flessibilità per corrispondere al mutamento delle esigenze; si adatta altresì allo svolgimento di compiti anche non permanenti, al raggiungimento di specifici obiettivi programmatici, nonché alla progressiva attuazione dei principi di autonomia delle università e degli enti di ricerca;
f) alle attività conoscitive e istruttorie svolte dai dipartimenti e dai servizi possono concorrere gruppi di lavoro o commissioni, istituiti con decreto del Ministro, anche con la partecipazione di esperti chiamati a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5;
g) gli uffici costituiscono le unità operative dei dipartimenti e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito;
h) ai dipartimenti e ai servizi sono preposti, a tempo determinato, rispettivamente dirigenti generali di livello C e dirigenti superiori. La direzione dei dipartimenti e dei servizi, fino al limite di un terzo del loro numero complessivo, può essere conferita agli esperti di cui all'articolo 13, comma 4;
i) il coordinamento dell'attività dei dipartimenti e dei servizi è assicurato dal Dipartimento preposto alla programmazione e al coordinamento generale. I relativi atti di programmazione sono emanati con decreto del Ministro. A tal fine, il direttore del Dipartimento coadiuva direttamente il Ministro nell'attività volta ad assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni dell'Amministrazione e, in attuazione degli indirizzi e delle direttive del Ministro, convoca periodiche conferenze dei responsabili, assicurando i relativi compiti di segreteria;
l) le conferenze di cui alla lettera precedente formulano proposte in materia di organizzazione dei dipartimenti e dei servizi, definendo i rapporti tra i dipartimenti e tra questi e i servizi, assicurano lo scambio delle informazioni e delle necessarie documentazioni e verificano i risultati raggiunti riferendone al Ministro, anche con una relazione annuale.
5. Il regolamento di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di regolamento, corredato del parere del Consiglio di Stato, è trasmesso alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, affinchè esprimano il proprio parere nel termine di trenta giorni. Decorso tale termine il regolamento può essere adottato.
6. Con l'entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia per il Ministero le disposizioni legislative e regolamentari in materia di organizzazione incompatibili con le norme di cui al presente articolo.
7. Nel rispetto del regolamento di cui al comma 4, uno o più decreti del Ministro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, provvedono a definire:
a) l'articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi determinandone livelli e competenze;
b) la creazione, nell'ambito dei dipartimenti e dei servizi, di uffici a carattere transitorio o per il raggiungimento di specifici obiettivi;
c) la preposizione agli uffici e l'assegnazione del personale.
8. Ogni cinque anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica al fine di accertarne la rispondenza alle funzioni e al mutare delle esigenze. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche al fine dell'adozione delle conseguenti modifiche organizzative.