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LEGGE 8 marzo 1989, n. 101

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

note: Entrata in vigore della legge: 7/4/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1996)
Testo in vigore dal:  21-12-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 30

1. La Repubblica italiana prende atto che le entrate delle Comunità ebraiche di cui all'articolo 18 sono costituite anche dai contributi annuali dovuti, a norma dello Statuto, dagli appartenenti alle medesime.
((
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, stipulata il 6 novembre 1996, integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonché le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunità ebraiche italiane ovvero delle Comunità di cui all'articolo 18 della presente legge, fino all'importo complessivo di lire due milioni
))
3. Le modalità relative sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
((
4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dalla autorità governativa e dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane
))