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DECRETO-LEGGE 21 marzo 1988, n. 86

Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/03/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 (in G.U. 21/05/1988, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
Testo in vigore dal:  5-12-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il rientro dalla disoccupazione.
2. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha la finalità di promuovere la creazione di occupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e a beneficio delle categorie per le quali è più accentuato il fenomeno della disoccupazione, mediante il finanziamento o la partecipazione al finanziamento dei piani o progetti di investimenti, di cui al comma 3, che presentano elevata intensità di nuova occupazione e con priorità per quelli attinenti alla tutela dell'ambiente, alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali, alle attività di consulenza e assistenza per il risparmio energetico e per i progetti finalizzati delle Amministrazioni pubbliche.
3. Le disponibilità del Fondo sono utilizzate per i piani ed i progetti di investimento dello Stato, degli altri enti pubblici e delle aziende, approvati dal Consiglio dei Ministri, dal CIPE o dai comitati istituiti nel suo ambito sulla base degli elementi di cui al comma 4, lettera a), ed istruiti in conformità alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, con priorità per quelli immediatamente eseguibili.
4. Sentita la commissione centrale per l'impiego, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri competenti:
a) stabilisce i requisiti dei piani e progetti d'investimento di cui al comma 3 rilevanti per la valutazione dei parametri occupazionali, sotto il profilo quantitativo e, soprattutto, sotto quello qualitativo, con particolare riguardo all'efficacia formativa ed alla capacità di sviluppare l'innovazione tecnologica;
b) definisce, con riguardo alla materia occupazionale, gli schemi di convenzioni attuative dei piani e progetti d'investimento.
5. Gli schemi di convenzione di cui al comma 4, lettera b), devono prevedere specifiche clausole volte a determinare puntualmente gli obblighi che vengono assunti in materia di occupazione.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri competenti, verifica il grado di rispondenza dei singoli piani e progetti d'intervento agli indirizzi e criteri di cui al comma 4, lettera a).
7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, alla determinazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti, alla cui eventuale assegnazione ai capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati si provvede con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
8.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 341))
.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce annualmente alle Camere sul funzionamento del Fondo e sui risultati conseguiti.
10. All'onere di lire 533 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento. Le somme non impegnate nell'anno 1988 possono esserlo negli esercizi finanziari 1989, 1990, 1991 e 1992.
11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (10)

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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L 29 marzo 1991, n. 108, convertito con modificazioni dalla L. 1 giugno 1991, n. 169 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dal presente articolo è rifinanziato nella misura di lire 300 miliardi per l'anno 1990.