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DECRETO-LEGGE 14 marzo 1988, n. 70

Norme in materia tributaria nonchè per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/3/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154 (in G.U. 14/05/1988, n.112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2019)
Testo in vigore dal:  30-11-1989
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, delle comunità montane, delle unità sanitarie locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle camere di commercio, degli enti porto e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione, la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli enti pubblici suddetti.
1-bis. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte degli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988. (4) (5)
((6))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni
dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20, ha disposto (con l'art. 10, comma 2)che "Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, è prorogato al 30 giugno 1989."
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 1989, n. 144, ha disposto (con l'art. 22-bis, comma 1) che "Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e prorogato al 30 giugno 1989 dall'articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, converito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989 per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi. "
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989, n. 384 ha disposto (con l'art. 4-ter, comma 1) che i termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono differiti al 31 dicembre 1990.