DECRETO-LEGGE 14 marzo 1988, n. 70

Norme in materia tributaria nonche' per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/3/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154 (in G.U. 14/05/1988, n.112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2019)
Testo in vigore dal: 17-8-1996
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
  1. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo  52  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.  131,  e  del  quinto
comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 637,  aggiunto  con  l'articolo  8  della  legge  17
dicembre 1986,  n.  880,  si  applicano  anche  ai  trasferimenti  di
fabbricati o della nuda proprieta', nonche' ai trasferimenti ed  alle
costituzioni di diritti reali di godimento sugli  stessi,  dichiarati
ai sensi dell'articolo 56 del regolamento per la formazione del nuovo
catasto edilizio urbano, approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 1° dicembre 1949, n.  1142,  ma  non  ancora  iscritti  in
catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. Il  contribuente
e' tenuto a dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione
di volersi avvalere delle disposizioni del  presente  articolo.  Alla
domanda  di  voltura,  prevista  dall'articolo  3  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  650,  deve  essere
allegata specifica istanza per l'attribuzione  di  rendita  catastale
nella quale dovranno essere indicati oltre che gli estremi  dell'atto
o della dichiarazione di successione cui si  riferisce  anche  quelli
relativi  all'individuazione  catastale  dell'immobile   cosi'   come
riportati nell'atto medesimo; la domanda non puo' essere inviata  per
posta e dell'avvenuta presentazione deve essere  rilasciata  ricevuta
in duplice esemplare, che il contribuente e'  tenuto  a  produrre  al
competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla data  di
formazione dell'atto pubblico, o  di  registrazione  della  scrittura
privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione  degli  atti
giudiziari, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di
successione;  l'ufficio  restituisce  un  esemplare  della   ricevuta
attestandone l'avvenuta produzione. In caso di mancata  presentazione
della ricevuta nei termini, l'ufficio procede ai sensi  dell'articolo
52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 26, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.(7) 
  2. Gli uffici tecnici erariali, entro dieci mesi dalla data in  cui
e' stata presentata la domanda di voltura,  sono  tenuti  ad  inviare
all'ufficio  del  registro,  presso  il  quale  ha  avuto  luogo   la
registrazione,  un  certificato   catastale   attestante   l'avvenuta
iscrizione con attribuzione di rendita. 
  ((2-bis. Per le unita' immobiliari urbane oggetto  di  denuncia  in
catasto con modalita' conformi a quelle previste dal  regolamento  di
attuazione dell'articolo  2,  commi  1-quinquies  ed  1-septies,  del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, la disposizione  di  cui  al  primo
periodo  del  comma  1  si  applica,  con  riferimento  alla  rendita
proposta, alla sola condizione che il contribuente dichiari nell'atto
di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.)) 
  3. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  agli  atti
pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o  emanati  e  alle
scritture private autenticate a decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  nonche'  alle  scritture  private  non
autenticate presentate per la registrazione e alle successioni aperte
da tale data. 
  3-bis. Agli effetti dell'INVIM non e' sottoposto  a  rettifiche  il
valore iniziale degli immobili iscritti in catasto  con  attribuzione
di rendita, se dichiarato in misura non superiore, per i  terreni,  a
60 volte il  reddito  dominicale  risultante  in  catasto  e,  per  i
fabbricati, a 80 volte il reddito risultante in  catasto,  aggiornati
con i coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul  reddito  per
l'anno di riferimento  del  valore  iniziale,  ne'  e'  sottoposto  a
rettifica il valore della nuda proprieta'  e  dei  diritti  reali  di
godimento sugli immobili dichiarati in misura non superiore a  quella
determinata sulla suddetta base agli effetti dell'imposta di registro
e dell'imposta di successione. La disposizione si applica  anche  con
riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  643,  e  successive
modificazioni, verificatisi anteriormente alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione  del  presente  decreto  sempreche'
l'accertamento del valore iniziale non  risulti  gia'  definito  alla
suddetta data. 
  3-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 11  della  legge  17  dicembre
1986, n. 880, e' aggiunto il seguente: 
    '1-bis. Le disposizioni previste  dall'articolo  8  si  applicano
anche alle successioni apertesi e  alle  donazioni  poste  in  essere
anteriormente  al  1°  luglio  1986,  per  le  quali  non  sia   gia'
intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile.  Se  il
valore risulta  dichiarato,  entro  il  30  giugno  1986,  in  misura
inferiore  a  quella  risultante  dalla  applicazione  del   suddetto
articolo 8, i contribuenti possono, senza applicazione  di  sanzioni,
adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla  applicazione
dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti
stabiliti per l'anno di apertura della successione o di registrazione
dell'atto relativamente alle successioni apertesi  o  alle  donazioni
registrate anterior mente al 1> gennaio 1986 e con  quelli  stabiliti
per l'anno  1985  relativamente  alle  successioni  apertesi  o  alle
donazioni registrate nel 1986 prima  della  pubblicazione  del  testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. A
tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro il 30
settembre 1988, dichiarazione integrativa'. 
  3-quater.  La  disposizione  del  comma  3-  ter   e'   applicabile
sempreche' l'accertamento non sia divenuto definitivo  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il Decreto 11 novembre 1989 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte, di  cui  all'art.  52,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  26  aprile
1986, n. 131, all'art. 26, quinto comma, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  637,  aggiunto  con  l'art.  8,
primo comma, della legge 17 dicembre 1986,  n.  880  e  all'art.  12,
primo comma, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni ed integrazioni, nella legge 13 maggio  1988,  n.  154,
sono elevati, rispettivamente, a settantacinque e cento volte". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche hanno
effetto per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati
o emanati e le scritture private autenticate a decorrere  dal  decimo
quinto giorno successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente
decreto, nonche' per le scritture private non autenticate  presentate
per la registrazione e le successioni aperte da tale data".