LEGGE 11 marzo 1988, n. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

note: Entrata in vigore della legge: 14-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
 
  1. A  decorrere  dal  1  gennaio  1988  la  misura  del  contributo
capitario aggiuntivo di cui all'articolo 22,  comma  1,  lettera  f),
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata a lire 370.000 annue. 
  2.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1988  il  contributo   capitario
aggiuntivo di cui al comma 1 e' dovuto anche dai coltivatori diretti,
mezzadri e coloni con aziende ubicate nei territori montani di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  e
nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15
della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in misura pari a  lire  135.000
annue. 
  3. La misura contributiva di cui all'articolo 4, primo comma, della
legge  16  febbraio  1977,  n.  37,  gia'  fissata  all'8  per  cento
dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986,  n.  41,  e'
elevata al 9 per cento dal 1 gennaio 1988. Per i lavoratori  autonomi
ed i concedenti  di  terreni  a  mezzadria  e  a  colonia,  la  quota
capitaria annua, di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16
febbraio 1977, n. 37, come modificata  dal  decreto-legge  29  luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n.  251,
gia' fissata in lire 250.000 dall'articolo 20, comma 1,  della  legge
28 febbraio 1986, n. 41, e' aumentata di lire 50.000  dal  1  gennaio
1988, di ulteriori lire 100.000 dal 1 gennaio  1989  e  di  ulteriori
lire 100.000 dal 1 gennaio 1990. 
  4. Per le aziende situate nei territori montani di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  601,  nonche'
nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15
della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua,  gia'
fissata in lire 170.000 dall'articolo 20, comma  2,  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41, e' aumentata di  lire  250.000  dal  1  gennaio
1988, di ulteriori lire 50.000 dal 1 gennaio 1989 e di ulteriori lire
50.000 dal 1 gennaio 1990. 
  5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali  ed
assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo  per  il  proprio
personale dipendente,  occupato  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo
determinato nei territori montani di cui all'articolo 9  del  decreto
del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,  sono
fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994,
del 25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 30 per cento  a
decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti premi  e  contributi  dovuti
dai  datori  di  lavoro  agricolo  operanti   nelle   zone   agricole
svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo  15  della  legge  27
dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per  cento  a
decorrere dal 1 ottobre 1994, del 40 per  cento  a  decorrere  dal  1
ottobre 1995, del 60 per  cento  a  decorrere  dal  1  ottobre  1996.
(39a)(42)(43)((48)) 
  5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori  di
lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione  delle  norme
sul collocamento. (39a)(42)(43) 
  5-ter. Le agevolazioni di cui al  comma  5  si  applicano  soltanto
sulla quota a carico del datore di lavoro.(39a)(42)(43) 
  6. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 non si  tiene
conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo  1
del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,   convertito,   con
modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.(38) 
  7. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio
1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del
Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2,
comma  secondo,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
dicembre 1971, n. 1420, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
sono rispettivamente elevate dal 24,20 per cento al 25,50 per  cento,
di cui il 17 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 23,38 per
cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45  per  cento  a  carico  dei
datori di lavoro. 
  8. Per le imprese  di  esercizio  delle  sale  cinematografiche  il
contributo a percentuale e' elevato dal 21,38 per cento al 22,50  per
cento, di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di lavoro. 
  9. La misura del contributo di solidarieta' di cui all'articolo  2,
comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31  dicembre
1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, e'  elevata
dal 3 per cento al 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dei
datori di lavoro. 
  10. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420. 
 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155 , convertito con modificazioni dalla
L. 19 luglio 1993, n. 243  ha  disposto  (con  l'art.  10,  comma  2,
lettera b)) che "Con la stessa decorrenza di cui al comma 1: 
  [...] 
  b) le percentuali di rideterminazione dei contributi  previdenziali
ed assistenziali, previste per il settore agricolo  dall'articolo  9,
comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono elevate  del  30  per
cento con riferimento ai contributi a carico dei datori di  lavoro  e
del 50 per cento, con decorrenza dal 1 gennaio 1994, con  riferimento
a quelle dei contributi a carico dei lavoratori." 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.L. 30 settembre 2003, n.  269,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 ha disposto (con l'art.  44,  comma
1) che " L'articolo 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n.  67,  e
successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso  che
le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, cosi' come
sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537,  non
sono cumulabili con i benefici di cui al  comma  1  dell'articolo  14
della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive  modificazioni,  e  al
comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e
successive modificazioni e integrazioni." 
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AGGIORNAMENTO (39a) 
  Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modificazioni dalla L.
11 marzo 2006, n. 81 ha disposto (con l'art. 01, comma 2) che  "  Dal
1° gennaio 2006, per  lo  stesso  periodo  di  cui  al  comma  1,  le
agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis  e
5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive  modificazioni,
sono cosi determinate; 
  a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la  riduzione
contributiva compete nella misura del 75 per cento dei  contributi  a
carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5,
5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988; 
  b)   nelle   zone   agricole   svantaggiate,   compresi   le   aree
dell'obiettivo  1  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del
Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' i territori dei  comuni  delle
regioni Abruzzo,  Molise  e  Basilicata,  la  riduzione  contributiva
compete nella misura del 68 per cento." 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla
L. 30 dicembre 2008, n. 205 ha disposto (con l'art. 1-ter,  comma  1)
che "Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi  5,
5-bis e 5-ter, della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e  successive
modificazioni, si applicano, fino al 31  marzo  2009,  nei  territori
montani  particolarmente   svantaggiati   e   nelle   zone   agricole
svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla  presente
disposizione, pari a  51,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione    delle    seguenti
autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n.  296:
articolo 1, comma 289, quanto a 7,6  milioni  di  euro;  articolo  1,
comma 936, quanto a 23,9 milioni di euro;  articolo  1,  comma  1075,
quanto a 20 milioni di euro." 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla
L. 30 dicembre 2008, n. 205, come modificato  dal  D.L.  10  febbraio
2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile  2009,  n.
33 ha disposto (con l'art.  1-ter,  comma  1)  che  "Le  agevolazioni
contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter,  della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano,
fino al 31  dicembre  2009,  nei  territori  montani  particolarmente
svantaggiati  e  nelle  zone  agricole  svantaggiate,  nelle   misure
determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge  10  gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari  a  51,5
milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate  dalla  legge
27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289, quanto a 7,6 milioni
di euro; articolo 1, comma  936,  quanto  a  23,9  milioni  di  euro;
articolo 1, comma 1075, quanto a 20 milioni di euro." 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 32, comma 7-ter) che
" Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11  marzo  1988,  n.  67,  e
successive modificazioni, si interpreta nel senso  che  il  pagamento
dei contributi previdenziali e  assicurativi  in  misura  ridotta  e'
riconosciuto anche alle cooperative e relativi  consorzi  di  cui  al
comma 1 dell'articolo 2 della legge  15  giugno  1984,  n.  240,  non
operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura  proporzionale
alla quantita' di prodotto coltivato  o  allevato  dai  propri  soci,
anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al
libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o
svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si da'
luogo  alla  ripetizione   di   eventuali   versamenti   contributivi
effettuati antecedentemente alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione".