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LEGGE 11 marzo 1988, n. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

note: Entrata in vigore della legge: 14-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  25-7-2007
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Art. 18


1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349 ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi, per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:
a) interventi nelle aree di elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per l'annualità 1988 della Tabella D della presente legge;
b) finanziamento dei progetti e degli interventi di risanamento del bacino idrografico padano, nonché dei progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli altri bacini;
c) in attesa dell'approvazione della legge quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione con le procedure di cui all'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo Orosei, nonché d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali; si applicano, per i parchi nazionali così costituiti, in quanto compatibili, le nuove norme vigienti per il Parco Nazionale d'Abruzzo, in particolare per la redazione ed approvazione dei piani regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto e per l'amministrazione e gestione del parco; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;
d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno dell'ente Parco Nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco Nazionale d'Abruzzo;
e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349 anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali; nonché completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1 lettera a) della legge 10 maggio 1976, n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi;
f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle liste di collocamento che riguardano: 1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento del catasto degli iscarichi pubblici e privati in corpi idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento ai rifiuti tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di questi progetti è affidata alle regioni ed agli enti locali coinvolti e interessati secondo le priorità e articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile informazione e sulla base di una graduatoria, definita secondo i criteri ed i titoli previsti in ciascun progetto.
Tale graduatoria verrà affissa agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle disponibilità è riservato a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218. La relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati;
g) avvio di rilevamenti e delle altre attività strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica, la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 20 miliardi.
2. È autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150 unità nell'ambito della riorganizzazione prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 11 miliardi per ciacuno degli anni 1988, 1989, 1990.
3. Il Ministro dell'ambiente sentite le commissioni parlamentari competenti, propone al CIPE, per l'approvazione, il programma annuale per l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e assicura l'attuazione, il CIPE definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri di priorità territoriale e settoriale per la definizione e la selezione dei progetti.
4. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e) e g) del comma 1 sono finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti è svolta, sulla base degli obiettivi e della priorità fissati dal programma di salvaguardia, dalla commissione tecnico scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986 n. 41.
5.
(( IL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 90, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA ))
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