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LEGGE 29 dicembre 1988, n. 544

Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni.

note: Entrata in vigore della legge: 31/12/1988
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Testo in vigore dal:  31-12-1988

Art. 6

(Benefici per gli ex-combattenti)
1. A decorrere dal 1› gennaio 1989, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, titolari delle pensioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 6 aventi decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione riversibile del rispettivo trattamento di pensione, determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30 mila mensili.
2. Per la corresponsione della maggiorazione di cui al comma precedente si applicano le modalità di cui ai commi 3, 5, 6, 7, 7-bis e 7-ter dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
Nota all'art. 6, commi 1 e 2:
Il testo dell'art. 6 della legge n. 140/1985 è il seguente:
"Art. 6. (Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti). - 1. I soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di L. 30.000 mensili.
2. La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai fini dei trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che la decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968, ed è corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1› gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1› gennaio 1987.
3. La maggiorazione prevista dai precedenti commi è soggetta alla disciplina della perequazione automatica.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo operano ai fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni; hanno effetti economici dal 1› gennaio 1985 per le pensioni in godimento e dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda per i futuri pensionati.
5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a totale carico del bilancio dello Stato.
6. Lo Stato provvederà a versare agli enti erogatori di pensione interessati, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il corrispettivo degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo.
7. La maggiorazione di cui al presente articolo è da considerare parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti. Detta maggiorazione, nei casi di titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta all'importo complessivo, non viene assorbita dall'integrazione al minimo, né trasforma la pensione in superiore al minimo.
7-bis. Ai fini della liquidazione della maggiorazione prevista dal comma 1, è data facoltà agli aventi diritto di presentare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva dei requisiti combattentistici.
7-ter. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 7- bis è sottoposta alle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15".