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LEGGE 22 novembre 1988, n. 516

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

note: Entrata in vigore della legge: 17-12-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
Testo in vigore dal:  17-12-1988

Art. 29

1. La Repubblica italiana prende atto che l'Unione delle Chiese cristiane avventiste si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte.
2. A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione.
3.Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.