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LEGGE 15 novembre 1988, n. 486

Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.

note: Entrata in vigore della legge: 17/11/1988
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Testo in vigore dal:  17-11-1988

Art. 4

1. Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e servizi e al personale posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, le spese riservate, nonché quelle derivanti dall'attuazione della presente legge, sono iscritte all'apposita rubrica denominata "Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso" da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese di cui sopra sono iscritte in due distinti capitoli e quelle riservate non sono soggette a rendicontazione. Per le spese riservate l'Alto commissario, al termine di ciascun esercizio finanziario, è tenuto a presentare una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima.
2. All'onere relativo all'anno finanziario 1988, pari a lire 2.000 milioni, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli numeri 2615, 2627 e 2644 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per gli importi di lire 500 milioni, di lire 500 milioni e di lire 1.000 milioni.
3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, da attribuirsi per lire 10.000 milioni alle spese di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio dell'Alto commissario e per lire 5.000 milioni alle spese riservate, si provvede utilizzando parzialmente le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento "Riforma del processo amministrativo" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.