stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 novembre 1988, n. 486

Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.

note: Entrata in vigore della legge: 17/11/1988
nascondi
Testo in vigore dal:  17-11-1988

Art. 2

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, quarto comma, l'Alto commissario può richiedere ai funzionari responsabili degli uffici delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici anche economici, delle banche, degli istituti di credito pubblici e privati, delle società fiduciarie e di ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria, nonché ai presidenti dei relativi organi di controllo, dati e informazioni su atti e documenti in loro possesso, ed ogni altra notizia ritenuta utile, ai fini dell'espletamento delle funzioni conferitegli.
2. Ai fini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma, della legge 1› aprile 1981, n. 121, ed è comunque garantito l'anonimato sui trattamenti e accertamenti sanitari di cui all'articolo 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
3. I soggetti indicati nel comma 1 che non ottemperano alle richieste di dati e informazioni o forniscono all'Alto commissario dati e informazioni non veritieri sono puniti, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da sei mesi ad un anno.
4. Ove sussistano le condizioni previste nell'articolo 1, quarto comma, l'Alto commissario può altresì richiedere ai soggetti indicati nel comma 1 di effettuare ispezioni nell'ambito di uffici e servizi posti alle loro dipendenze, verifiche sulle procedure amministrative e sull'esecuzione degli appalti di opere e forniture e delle concessioni di opere e servizi, nonché sull'erogazione e sull'impiego di finanziamenti pubblici, mutui agevolati e contributi comunitari, e di dargli comunicazione dei risultati, anche parziali.
Alle verifiche predette può procedere lo stesso Alto commissario direttamente o a mezzo di funzionari appositamente incaricati.
5. Se dagli accertamenti effettuati ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1 emergono illeciti amministrativi in materia fiscale, valutaria o previdenziale, l'Alto commissario dispone che ne siano informate le autorità amministrative competenti per i provvedimenti conseguenti.
Art. 1-ter. - 1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, un apposito nucleo formato con personale specializzato dei Servizi per le informazioni e la sicurezza è posto alle dirette dipendenze dell'Alto commissario, il quale ne dispone per l'espletamento di attività informative e di accertamenti connessi alla lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso.
2. Il personale predetto ha l'obbligo di fare rapporto esclusivamente all'Alto commissario il quale riferisce al Ministro dell'interno. All'Alto commissario è fatto obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati, avvalendosi, ove necessario, della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
3. L'Alto commissario potrà anche su segnalazione dell'autorità giudiziaria adottare o, previa intesa con il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, fare adottare, dagli uffici competenti, tutte le misure che valgono ad assicurare, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione, la incolumità delle persone esposte a grave pericolo per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la mafia o di dichiarazioni da esse rese nel corso di indagini di polizia o di procedimenti penali, riguardanti fatti riferibili a organizzazioni e attività criminose di stampo mafioso. Tali misure potranno anche essere adottate per garantire l'incolumità dei prossimi congiunti.
4. La dotazione di personale, mezzi e strutture logistiche del nucleo di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ove trattisi di personale proveniente dal SISMI, su proposta dell'Alto commissario.
Art. 1-quater. - 1. Per le esigenze informative specificamente connesse alla lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1› aprile 1981, n. 121, provvede a costituire un'apposita sezione per la classificazione, l'analisi, l'elaborazione di notizie, informazioni e dati specificamente attinenti ai fenomeni di tipo mafioso.
2. L'Alto commissario può accedere ai dati ed alle informazioni esistenti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui al comma 1; il personale posto alle sue dipendenze, fermo quanto previsto dalla vigente normativa, può accedere alle notizie, alle informazioni ed ai dati contenuti nella sezione speciale di cui al comma 1. Si osservano le modalità e le procedure stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.
Art. 1-quinquies. - 1. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'Alto commissario può proporre al tribunale del luogo in cui la persona dimora l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; può altresì esercitare le altre facoltà attribuite dalla stessa legge alle autorità cui spetta di promuovere il procedimento di prevenzione. L'Alto commissario dispone che delle proposte inoltrate al tribunale sia data comunicazione alla questura territorialmente competente per gli adempimenti previsti nel quarto comma dell'articolo 10- bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Alto commissario ha facoltà di convocare qualsiasi persona avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ne riferisce semestralmente al Ministro dell'interno.
3. Per l'espletamento dei suoi compiti l'Alto commissario può esercitare, su delega del Ministro dell'interno, la facoltà di cui all'articolo 165- ter del codice di procedura penale.
4. L'autorità giudiziaria competente, senza ritardo, trasmette ovvero autorizza gli organi di polizia giudiziaria a trasmettere all'Alto commissario copia dei rapporti, delle perizie tossicologiche in materia di stupefacenti e di ogni altro atto ritenuto utile, concernenti fatti comunque connessi a delitti di tipo mafioso; è altresì trasmessa all'Alto commissario copia delle perizie balistiche espletate in procedimenti penali. L'autorità giudiziaria, qualora ritenga di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, dispone, con decreto motivato, che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario. La documentazione trasmessa è coperta dal segreto di ufficio.
5. L'autorità giudiziaria, ove lo ritenga opportuno, può fornire all'Alto commissario, su sua richiesta, informazioni su iniziative di polizia giudiziaria concernenti la criminalità di tipo mafioso.
6. L'Alto commissario, per ragioni del proprio ufficio, ha facoltà di visitare gli istituti penitenziari e può essere autorizzato dagli organi competenti ad avere colloqui personali con detenuti e internati. Tali facoltà non sono delegabili. Di detti colloqui l'Alto commissario farà specifica menzione nelle relazioni di cui al terzo comma dell'articolo 1.
7. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite può autorizzare le intercettazioni di cui all'articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646, anche a richiesta dell'Alto commissario.
Art. 1-sexies. - 1. Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento attribuitegli, l'Alto commissario, previa autorizzazione del Ministro dell'interno e conseguenti intese con i prefetti delle province interessate ai problemi da trattare, può convocare apposite conferenze interprovinciali, anche allo scopo di concertare ogni utile iniziativa degli organi di polizia e delle altre amministrazioni pubbliche nel quadro della lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso.
2. Alle conferenze di cui al comma 1 partecipano le autorità provinciali di pubblica sicurezza, i comandanti dei reparti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché i responsabili delle altre Forze di polizia; sono invitati a partecipare componenti dell'ordine giudiziario d'intesa con il procuratore generale presso la corte di appello e possono essere chiamati a partecipare i titolari di uffici periferici dello Stato, nonché i rappresentanti delle regioni e degli enti locali. Dei risultati delle conferenze viene data comunicazione al Ministro dell'interno.
Art. 1-septies. - 1. L'Alto commissario può comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati.
Art. 1-octies. - 1. Per l'analisi degli aspetti finanziari, socio-economici, storici e culturali dei fenomeni di carattere mafioso, su proposta dell'Alto commissario, il Ministro dell'interno può conferire, con contratto di diritto privato, ad esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, in numero non superiore a dieci, incarichi di studio e ricerca.
2. Il compenso agli esperti è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro".
Note all'art. 2:
- La legge n. 121/1981 (testo aggiornato nel suppl. ord. alla G.U. n. 7 del 10 gennaio 1987) concerne: "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza".
Il testo vigente del secondo comma del relativo art. 7 è il seguente: "In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che svolgono come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati".
- La legge n. 685/1975 concerne: "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". Il testo vigente del relativo art. 95 è il seguente:
"Art. 95 (Cura volontaria e anonimato). - Chiunque fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e ad interventi terapeutici e riabilitativi ai presidi sanitari locali. È riconosciuto agli interessati il diritto di scelta per quanto attiene ai luoghi di cura ed ai medici curanti. Gli interessati possono inoltre rivolgersi direttamente ai centri di cui all'art. 90 i quali provvedono secondo le disposizioni dell'art. 92.
Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere, la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà o la tutela.
Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i centri e le case di cura, gli ambulatori, i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.
I sanitari che assistono persone dedite all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio dei centri di cui all'art. 90.
Essi debbono in ogni caso inoltrare ai centri competenti previsti dall'art. 90 una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici ed i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.
Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità ed ogni dato che valga alla loro identificazione".
- Il testo vigente dell'art. 7, primo comma, della legge n. 801/1977 (per il titolo si veda nelle note dall'art. 1) è il seguente: "Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 del Comitato di cui all'art. 3 è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonché da personale assunto direttamente. In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti".
- Il testo vigente dell'art. 9, quarto comma, della predetta legge n. 801/1977 è il seguente: "L'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma può essere ritardato, su disposizione del Ministro competente con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi".
- Il testo vigente dell'art. 8 della legge n. 121/1981 (per il titolo si vede la prima nota al presente articolo) è il seguente:
"Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e dall'art. 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.
Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi e detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministro dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia è punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni".
- Il D P.R. n. 378/1982 concerne: "Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1› aprile 1981, n. 121".
- La legge n. 575/1965, e successive modificazioni ed integrazioni, concerne: "Disposizioni contro la mafia". Il testo vigente del relativo art. 1 è il seguente:
"Art. 1. - La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".
- Il testo vigente dell'art. 2 della medesima legge n. 575/1965 è il seguente:
"Art. 2. - Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto o dell'obbligo di soggiorno, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono altresì venir proposte dai procuratori della Repubblica, anche se non vi sia stata diffida, ferma restando la competenza a decidere stabilita nell'art. 4 della legge precitata".
- Il testo vigente dell'art. 10- bis, quarto comma, della predetta legge n. 575/1965 è il seguente: "I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1› aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede.
Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione".
- Il R.D. n. 773/1931 approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Si trascrive il testo vigente del relativo art. 15:
"Art. 15. - Chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda fino a lire cento.
L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto".
La misura della sanzione pecuniaria di cui al primo comma dell'articolo soprariportato è stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione è quindi "fino a lire ventimila".
- Il testo vigente dell'art. 165- ter del codice di procedura penale (approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1399) è il seguente:
"Art. 165-ter (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro per l'interno). - Il Ministro per l'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale e dei delitti indicati negli articoli 306, 416- bis, 422, 423, 426, 428, 432, primo comma, 433, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma e 630 del codice penale, nonché dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863.
Eguale richiesta può essere fatta per la raccolta e l'elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.
L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma precedente anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta deve provvedere entro cinque giorni.
Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti sono coperte dal segreto d'ufficio.
Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 307 emette decreto motivato di rigetto".
- Il testo vigente dell'art. 307 del codice di procedura penale (approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1399) è il seguente:
"Art. 307 (Obbligo del segreto). - I magistrati, anche se appartenenti al pubblico ministero, i cancellieri, i segretari, i periti, gli interpreti, i difensori delle parti, i consulenti tecnici e le altre persone, eccettuate le parti private e i testimoni, che compiono o concorrono a compiere atti di istruzione o assistono al compimento di essi, sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti medesimi e i loro risultati".
- La legge n. 646/1982 concerne: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".
Il testo vigente del relativo art. 16 è il seguente:
"Art. 16. - Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli uffici di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623- bis del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che le persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.
Riguardo alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche o telegrafiche e di quelle indicate dall'articolo 623bis del codice penale, si osservano le modalità previste dagli articoli 226- ter e 226-quater, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale.
Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.
Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale".