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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
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Art. 83

Ammissione e diniego del rimborso
1. L'Ufficio dell'amministrazione finanziaria o l'ente che ha emesso il ruolo e al quale è stata presentata la domanda dispone, entro il termine di dodici mesi, il rimborso, per ciascuna rata iscritta nel ruolo, dell'ammontare delle quote inesigibili che non risultano già rimborsate. Il provvedimento dell'ufficio finanziario contenente la dichiarazione che le quote ammesse al rimborso non sono state già rimborsate, è trasmesso all'intendente di finanza, il quale lo rende esecutorio.
2. L'ufficio finanziario e l'ente impositore, per le quote di cui non ritiene documentata la inesigibilità, annota le proprie osservazioni sulla domandata che trasmette con la relativa documentazione all'intendente di finanza, restituendone un esemplare al concessionario che può presentare deduzioni e documenti.
3. L'intendente di finanza provvede al rimborso ai sensi dell'articolo 84. In caso di rigetto della domanda di rimborso trasmette il provvedimento motivato all'ufficio finanziario o all'ente impositore, che lo notifica al concessionario.
((19))


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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".