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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
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Art. 4

Segreteria tecnica
1. La segreteria tecnica della commissione consultiva è costituita
con decreto del Ministro delle finanze ed è composta da personale dei ruoli dell'amministrazione finanziaria.
2. Alla segreteria è proposto un funzionario del ruolo del
personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministratore centrale del Ministero delle finanze, con qualifica di primo dirigente.
3. Il personale assegnato alla segreteria non può comunque
superare le ottanta unità, di cui non più di trenta con qualifica funzionale non inferiore alla settima.
4. La segreteria ha compiti di istruzione degli affari affidati
alla commissione consultiva e cura in particolare:
a) la raccolta, l'analisi e l'istruzione del materiale per lo svolgimento dell'attività della commissione;
b) i rapporti della commissione con il servizio centrale e con gli uffici ed enti interessati alle procedure della riscossione;
c) la comunicazione ai membri della commissione dell'ordine del giorno dei lavori e la redazione dei verbali delle sedute.
((19))


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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".