LEGGE 23 agosto 1988, n. 400

Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/9/1988. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-9-1988
                               ART. 3. 
(Nomine alla presidenza di enti, istituti  o  aziende  di  competenza
                    dell'amministrazione statale) 
 
  1. Le nomine  alla  presidenza  di  enti,  istituti  o  aziende  di
carattere  nazionale,  di  competenza  dell'amministrazione  statale,
fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici  creditizi,
sono effettuate con decreto del Presidente della  Repubblica  emanato
su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri  adottata  su  proposta  del
ministro competente. 
  2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del
parere delle competenti Commissioni parlamentari.