DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 203

Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2017)
Testo in vigore dal: 19-12-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
  Ai fini del presente decreto si intende per: 
  1.  Inquinamento  atmosferico:  ogni  modificazione  della  normale
composizione  o  stato  fisico  dell'aria  atmosferica,  dovuta  alla
presenza nella stessa di uno o  piu'  sostanze  in  quantita'  e  con
caratteristiche tali da alterare le normali condizioni  ambientali  e
di salubrita' dell'aria; da costituire  pericolo  ovvero  pregiudizio
diretto o indiretto per la  salute  dell'uomo;  da  compromettere  le
attivita'  ricreative  e  gli  altri  usi  legittimi   dell'ambiente;
alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i  beni  materiali
pubblici e privati. 
  2.  Valori  limite  di  qualita'  dell'aria:  limiti   massimi   di
accettabilita' delle concentrazioni e limiti massimi  di  esposizione
relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno. 
  3. Valori guida di qualita' dell'aria: limiti delle  concentrazioni
e  limiti  di  esposizione  relativi  ad  inquinamenti  nell'ambiente
esterno destinati: 
a) alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione
dell'ambiente; 
b) a costituire parametri di riferimento per  l'istituzione  di  zone
   specifiche di protezione ambientale per le quali e' necessaria una
   particolare tutela della qualita' dell'aria. 
  4.  Emissione:  qualsiasi  sostanza  solida,  liquida   o   gassosa
introdotta nell'atmosfera, proveniente  da  un  impianto,  che  possa
produrre inquinamento atmosferico. 
  5. Linee guida per il  contenimento  delle  emissioni:  criteri  in
linea con l'evoluzione tecnica messi a punto relativamente a  settori
industriali contenenti indicazioni su: 
a) cicli tecnologici; 
b) migliore  tecnologia  disponibile  relativamente  ai  sistemi  del
contenimento delle emissioni; 
c) fattori di emissione con e  senza  l'applicazione  della  migliore
tecnologia disponibile per il contenimento delle emissioni. 
Sulla base dei predetti criteri sono individuati i  valori  minimi  e
massimi di emissione. 
  6. Fattore di emissione: la quantita' di sostanza inquinante emessa
riferita al processo produttivo considerato nella  sua  globalita'  e
nelle  sue  fasi  tecnologiche;  si  esprime  in  termine  di   massa
inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia  prima
impiegata, o comunque ad altri parametri idonei  a  rappresentare  il
settore produttivo in esame. 
  7.   Migliore   tecnologia   disponibile:    sistema    tecnologico
adeguatamente verificato e sperimentato che consente il  contenimento
e/o la  riduzione  delle  emissioni  a  livelli  accettabili  per  la
protezione della salute e dell'ambiente, sempreche' l'applicazione di
tali misure non comporti costi eccessivi. 
  8. Valore limite di emissione: la concentrazione e/o  la  massa  di
sostanze  inquinanti  nella  emissione  degli  impianti  in  un  dato
intervallo di tempo che non devono essere superate. 
  9. Impianto: lo stabilimento o altro impianto fisso che  serva  per
usi industriali o di pubblica utilita' e possa provocare inquinamento
atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale. 
  10. Impianto esistente: un impianto che sia in funzione,  costruito
ovvero autorizzato prima della data di entrata in vigore del presente
decreto.(7)(8)((10)) 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280,  comma
1, lettera a))  che  e'  abrogato  il  presente  decreto  escluse  le
disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza  e
fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo  14   del   decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 21,  comma
1, lettera d)) che e'  abrogato  "il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, fatte salve le disposizioni di cui
il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  preveda  l'ulteriore
vigenza". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dal  D.Lgs.  15
novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1,  lettera
a)) che e' abrogato il presente decreto escluse  le  disposizioni  di
cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.