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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 203

Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2017)
Testo in vigore dal:  19-12-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 2



Ai fini del presente decreto si intende per:
1. Inquinamento atmosferico: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati.
2. Valori limite di qualità dell'aria: limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno.
3. Valori guida di qualità dell'aria: limiti delle concentrazioni e limiti di esposizione relativi ad inquinamenti nell'ambiente esterno destinati:
a) alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell'ambiente;
b) a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali è necessaria una particolare tutela della qualità dell'aria.
4. Emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico.
5. Linee guida per il contenimento delle emissioni: criteri in linea con l'evoluzione tecnica messi a punto relativamente a settori industriali contenenti indicazioni su:
a) cicli tecnologici;
b) migliore tecnologia disponibile relativamente ai sistemi del contenimento delle emissioni;
c) fattori di emissione con e senza l'applicazione della migliore tecnologia disponibile per il contenimento delle emissioni.
Sulla base dei predetti criteri sono individuati i valori minimi e massimi di emissione.
6. Fattore di emissione: la quantità di sostanza inquinante emessa riferita al processo produttivo considerato nella sua globalità e nelle sue fasi tecnologiche; si esprime in termine di massa inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia prima impiegata, o comunque ad altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in esame.
7. Migliore tecnologia disponibile: sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente, semprechè l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi.
8. Valore limite di emissione: la concentrazione e/o la massa di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti in un dato intervallo di tempo che non devono essere superate.
9. Impianto: lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale.
10. Impianto esistente: un impianto che sia in funzione, costruito ovvero autorizzato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.(7)(8)
((10))
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che è abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera d)) che è abrogato "il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, fatte salve le disposizioni di cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, preveda l'ulteriore vigenza".
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che è abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.