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DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1988, n. 19

Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia.

note: Entrata in vigore del decreto: 02/02/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 1988, n. 99 (in G.U. 31/03/1988, n.76).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1990)
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Testo in vigore dal:  15-1-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana possono procedere ad assunzioni di personale nei posti vacanti in organico, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite del trenta per cento delle stesse vacanze organiche, con arrotondamento all'unità, previa detrazione delle unità di personale non di ruolo.
2. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al cento per cento nelle qualifiche funzionali superiori alla quinta.
3. Resta salva la competenza della regione in materia di procedure concorsuali e loro accelerazione. Al finanziamento dell'onere provvede la regione siciliana con propria legge, salva la eventuale definizione del contributo dello Stato nell'ambito dei rapporti finanziari tra lo Stato medesimo e la regione siciliana.
((2))



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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 3 luglio 1991, n. 195 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che le norme di cui al presente articolo 6 sono valide anche per il triennio 1991-1993.