DECRETO-LEGGE 30 maggio 1988, n. 173

Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-05-1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291 (in G.U. 27/07/1988, n.175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/10/1990)
Testo in vigore dal: 21-10-1990
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
       (Norme per il riconoscimento della invalidita' civile). 
  1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennita' di
cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27
maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30  marzo  1971,  n.
118, e successive  modificazioni,  e  11  febbraio  1980,  n.  18,  e
successive modificazioni, devono essere presentate  alle  commissioni
mediche per le pensioni di guerra -  che  assumono  la  denominazione
"commissioni mediche periferiche per  le  pensioni  di  guerra  e  di
invalidita' civile"  -  di  cui  all'articolo  105  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.  915,  e  successive
modificazioni. La certificazione  medica  da  allegare  alla  domanda
presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive
modificazioni, dovra' contenere la dicitura: 'Persona impossibilitata
a deambulare senza l'aiuto permanente di  un  accompagnatore'  oppure
'Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita'. Le commissioni esaminano le
domande secondo le disposizioni  recate  dalle  leggi  sopraindicate,
dando la precedenza a  quelle  relative  alle  piu'  gravi  forme  di
invalidita' e, per  gli  accertamenti  sanitari  occorrenti,  possono
avvalersi delle strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale  o  di
quelle   della   Sanita'   militare.   Le   commissioni,   effettuata
l'istruttoria di  competenza,  trasmettono  il  relativo  verbale  di
visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla
competente prefettura,  la  quale  provvede  alla  definizione  della
pratica secondo le disposizioni di legge vigenti. 
  2. Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal
comma 1 e' ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso  in
carta semplice al Ministro dell'interno,  che  provvede,  sentito  il
Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore  -
che assume  la  denominazione  'commissione  medica  superiore  e  di
invalidita' civile'  -  di  cui  all'articolo  106  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.  915,  e  successive
modificazioni. Per  gli  accertamenti  che  risultino  necessari,  la
commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del
Servizio sanitario nazionale o  di  quelle  della  Sanita'  militare.
Avverso la decisione del ricorso e' ammessa la tutela giurisdizionale
dinanzi al giudice ordinario. 
  3. La commissione medica superiore e di  invalidita'  civile  e  le
commissioni mediche periferiche  per  le  pensioni  di  guerra  e  di
invalidita' civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario
in rappresentanza, ciascuno, dell'Unione italiana  ciechi,  dell'Ente
nazionale  per   la   protezione   e   l'assistenza   ai   sordomuti,
dell'Associazione  nazionale  dei  mutilati  ed  invalidi  civili   e
dell'Associazione  nazionale  famiglie  dei   fanciulli   ed   adulti
subnormali,  ogni   qualvolta   devono   pronunciarsi   su   invalidi
appartenenti alle rispettive categorie. 
  4. In sede di accertamento sanitario, la persona  interessata  puo'
farsi assistere dal medico di fiducia. 
  5. Il numero complessivo massimo di sanitari, attualmente stabilito
in duecentoventi unita' per le commissioni mediche per le pensioni di
guerra e in centodieci unita' per  la  commissione  medica  superiore
dall'articolo 22 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre  1981,  n.  834,  e'  aumentato,  rispettivamente,  fino   a
cinquecento  unita'  e  fino  a  duecento  unita'.  A  tal  fine   e'
autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni  annui,  da  iscrivere  ai
competenti capitoli dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
tesoro. Per soddisfare le esigenze  derivanti  dal  presente  decreto
sono istituite, con decreto del Ministro del tesoro,  in  aggiunta  a
quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche  in  modo
da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia.  Entro  i
limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati  a  far  parte
delle commissioni mediche  periferiche  e  della  commissione  medica
superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici
delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con
i quali vengono stipulate  convenzioni  annue  secondo  le  modalita'
stabilite  dall'articolo  109  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive  modificazioni.  Al
predetto  onere  si  provvede  con  una  corrispondente  quota  delle
economie  realizzate  per  effetto  dell'applicazione  del   presente
articolo. 
  6. Le disposizioni dei commi precedenti si  applicano  a  decorrere
dal quindicesimo giorno dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro del tesoro previsto dal  comma  5.
Sino a tale data gli organi esistenti continuano ad operare dando  la
precedenza, nell'esame delle domande, a  quelle  relative  alle  piu'
gravi forme di invalidita'. Le  domande  giacenti  presso  le  unita'
sanitarie locali e le  prefetture,  non  ancora  definite  alla  data
predetta, sono trasmesse a cura  dell'amministrazione  suddetta  alle
commissioni  mediche  territorialmente  competenti.  Le   commissioni
mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile
si considerano validamente costituite  e  possono  operare  anche  in
assenza dei membri integratori ove questi non siano  stati  designati
dai competenti enti ed associazioni entro trenta giorni  dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  7.  Per  garantire  il  supporto  amministrativo  necessario   alle
commissioni di cui al comma 5, il personale  delle  unita'  sanitarie
locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, svolge  tale  attivita'  nelle  commissioni  di
prima istanza, puo' essere comandato presso le commissioni  istituite
con il presente articolo,  con  le  medesime  qualifiche  e  funzioni
ricoperte nelle unita' sanitarie locali di appartenenza. 
  8. Restano in vigore le  disposizioni  delle  leggi  richiamate  al
comma 1, non sostituite o modificate dalle disposizioni del  presente
decreto, come modificato dalla legge di conversione. 
  9.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  sentiti  i  Ministri
dell'interno e della sanita', sono emanate le norme di  coordinamento
per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo. 
  10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri  e
le modalita'  per  verificare  la  permanenza  nel  beneficiario  del
possesso dei  requisiti  prescritti  per  usufruire  della  pensione,
assegno od indennita' previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per
disporne la revoca in caso di insussistenza di  tali  requisiti,  con
decreto  dello  stesso  Ministro,  senza  ripetizione   delle   somme
precedentemente corrisposte. Dei  casi  di  revoca  il  Ministro  da'
comunicazione alla  Corte  dei  conti  per  le  eventuali  azioni  di
responsabilita'. ((5)) 
    
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 15 ottobre 1990, n. 295 ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)
che "Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere  la
pensione, l'assegno o le indennita' d'invalidita' civile, di cui alla
legge 26 maggio  1970,  n.  381,  e  successive  modificazioni  [...]
nonche' gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire
di benefici diversi da quelli innanzi indicati sono effettuati  dalle
unita' sanitarie locali, a modifica di quanto  stabilito  in  materia
dall'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291".