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LEGGE 13 aprile 1988, n. 117

Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.

note: Entrata in vigore della legge: 16-4-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2022)
Testo in vigore dal:  2-4-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

Consiglio di presidenza della Corte dei conti
1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti, la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti è affidata al consiglio di presidenza.
2. Il consiglio di presidenza è composto:
a) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;
b) dal procuratore generale della Corte dei conti;
c) dal presidente aggiunto della Corte dei conti o, in sua assenza, dal presidente di sezione più anziano;(5)
d) da quattro cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale;
e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1 gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.
2-bis. I componenti elettivi del Consiglio di presidenza durano in carica 4 anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell'incarico.(5)
3. Alle adunanze del consiglio di presidenza partecipa il segretario generale senza diritto di voto.
4. Il consiglio di presidenza ha il compito di decidere in ordine alle questioni disciplinari. Alle adunanze che hanno tale oggetto non partecipa il segretario generale ed il procuratore generale è chiamato a svolgervi, anche per mezzo dei suoi sostituti, esclusivamente le funzioni inerenti alla promozione dell'azione disciplinare e le relative richieste.
5. I cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni della Corte dei conti.
6. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 2 partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto personale e segreto.
7. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere soltanto una preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.
8. Per l'elezione è istituito presso la Corte dei conti l'ufficio elettorale nominato dal presidente della Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che lo presiede, e da due consiglieri più anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti.
9. Il procedimento disciplinare è promosso dal procuratore generale della Corte dei conti. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
((6))
10. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 7 febbraio 2006, n. 62 ha stabilito che le presenti modifiche "sono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in G.U. del suddetto D.Lgs. 62/2006".
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AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale, con sentenza 11-27 marzo 2009, n. 87 (in G.U. 1a s.s. 1/4/2009, n. 13) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 9 del presente articolo nella parte in cui esclude che il magistrato amministrativo o contabile, sottoposto a procedimento disciplinare, possa farsi assistere da un avvocato.