LEGGE 16 febbraio 1987, n. 81

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1992)
Testo in vigore dal: 31-3-1987
                               ART. 9.

  1. Entro quattro mesi dall'approvazione definitiva del nuovo codice
di  procedura  penale  il  Governo invia per il parere il testo delle
disposizioni   di   cui  all'articolo  6  alla  commissione  indicata
nell'articolo  8.  Si applica, successivamente, la procedura prevista
nel predetto articolo 8 ma il primo parere deve essere espresso entro
sessanta giorni.
  2.  Le disposizioni indicate nel comma 1 sono emanate non oltre due
mesi  prima  della  data  di  entrata  in  vigore del nuovo codice di
procedura penale ed entrano in vigore contestualmente allo stesso.