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LEGGE 16 febbraio 1987, n. 81

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1992)
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Testo in vigore dal:  31-3-1987

Art. 9

1. Entro quattro mesi dall'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura penale il Governo invia per il parere il testo delle disposizioni di cui all'articolo 6 alla commissione indicata nell'articolo 8. Si applica, successivamente, la procedura prevista nel predetto articolo 8 ma il primo parere deve essere espresso entro sessanta giorni.
2. Le disposizioni indicate nel comma 1 sono emanate non oltre due mesi prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ed entrano in vigore contestualmente allo stesso.