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LEGGE 16 febbraio 1987, n. 81

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1992)
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Testo in vigore dal:  31-3-1987

Art. 8

1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge 11 Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.
3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intiero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.
4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.