LEGGE 25 febbraio 1987, n. 67

Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
Testo in vigore dal: 10-3-1987
                              Art. 24.
        (Misure in favore dei dipendenti di imprese editrici)

  1. Per cinque anni a far data dall'entrata in vigore della presente
legge,  le  disposizioni  di  cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 della
legge   5   agosto   1981,  n.  416,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  sono  estese  ai giornalisti professionisti dipendenti
dalle imprese editrici di periodici con le modalita' ivi previste.
  2.  Il  trattamento  straordinario  di integrazione salariale per i
casi  indicati  al  terzo comma dell'articolo 35 della legge 5 agosto
1981, n. 416, nonche' i trattamenti straordinari di cui agli articoli
36  e  37  della  stessa legge come modificati dalla legge 10 gennaio
1985,  n.  1,  possono  essere erogati anche agli operai ed impiegati
dipendenti   dalle  imprese  editrici  e/o  stampatrici  di  giornali
periodici;
  ove  le  imprese non producano esclusivamente giornali periodici, i
trattamenti  straordinari  di cui sopra vengono erogati limitatamente
al  personale nei confronti del quale, nel corso dell'anno precedente
la  richiesta,  abbiano  trovato  applicazione per almeno sei mesi le
norme  per  i  lavoratori  addetti  prevalentemente  al settore della
produzione  di  periodici previste nel contratto collettivo nazionale
di  lavoro  per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle
aziende editoriali.
  3.   L'indennita'   di   cui   alla  lettera  c)  del  primo  comma
dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sara' corrisposta
per  il  triennio  1986-1988  ai  dipendenti delle imprese editrici o
stampatrici  di giornali, delle agenzie di stampa di cui all'articolo
27 della medesima legge, nonche' ai dipendenti delle imprese editrici
o stampatrici di periodici di cui al presente articolo.
          Nota all'art. 24, comma 1:
            Il  testo  degli  articoli  35,  36  e  37 della legge n.
          416/1981    e'   il   seguente:   "Art.   35   (Trattamento
          straordinario  di  integrazione  salariale). Il trattamento
          straordinario  di integrazione salariale di cui all'art. 2,
          quinto  comma,  della  legge  12  agosto  1977,  n.  675, e
          successive  modificazioni,  e'  esteso,  con  le  modalita'
          previste  per  gli impiegati, ai giornalisti professionisti
          dipendenti  da  imprese  editrici  di giornali quotidiani e
          dalle  agenzie di stampa a diffusione nazionale sospesi dal
          lavoro per le cause indicate nelle norme citate.
            L'importo  del  trattamento di integrazione salariale non
          puo'   essere   superiore   al   trattamento   massimo   di
          integrazione,   salariale   previsto   per   i   lavoratori
          dell'industria.
            Il  trattamento  straordinario  di integrazione salariale
          puo'  essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o
          stampatrici  di  giornali  quotidiani  e  delle  agenzie di
          stampa  di  cui  al secondo comma dell'art. 27, anche al di
          fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo  2, quinto comma,
          della  legge  12  agosto  1977,  n. 675, in lutti i casi di
          crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione
          del  personale  ai  fini del risanamento dell'impresa e nei
          casi  di  cessazione  dell'attivita'  aziendale,  anche  in
          costanza di fallimento.
            Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla
          base  degli  accertamenti  del  CIPI di cui al quinto comma
          dell'art.  2  della  legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati
          con  seguenti  provvedimenti di concessione del trattamento
          sopra  indicato,  per  periodi  semestrali  consecutivi  e,
          comunque,  non  superiori  complessivamente  a ventiquattro
          mesi.  Sono  applicabili  a tali periodi le disposizioni di
          cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164,
          e successive modificazioni.
            Alla   corresponsione  del  trattamento  previsto  per  i
          giornalisti   dal  presente  articolo  provvede  l'istituto
          nazionale  di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni
          Amendola" (INPGI).
            Art.  36  [come  modificato  dall'art.  10 della legge n.
          1/1985]   (Risoluzione   del   rapporto  di  lavoro).  -  I
          dipendenti delle aziende di cui all'articolo precedente per
          le  quali  sia  stata  dichiarata dal CIPI la situazione di
          crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di
          lavoro  per dimissioni, ovvero per licenziamento al termine
          del  periodo  di integrazione salariale di cui all'articolo
          precedente,   hanno   diritto,  in  aggiunta  alle  normali
          competenze   di  fine  rapporto,  ad  una  indennita'  pari
          all'indennita'  di  mancato preavviso e, per i giornalisti,
          ad   una   indennita'   pari   a   quattro   mensilita'  di
          retribuzione.  I  dipendenti  di  cui  sopra sono esonerati
          dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni.
            Art.  37  (Esodo  e prepensionamento). - Ai lavoratori di
          cui  ai  precedenti  articoli  e'  data facolta' di optare,
          entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui
          all'art.   35   ovvero,   nel   periodo  di  godimento  del
          trattamento  medesimo,  entro  sessanta giorni dal maturare
          delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta per i
          seguenti benefici:
              a)   per   i  lavoratori  poligrafici:  trattamento  di
          pensione   per   coloro   che   possano  far  valere  nella
          assicurazione  generale  obbligatoria per l'invalidita', la
          vecchiaia  ed  i  superstiti  almeno 360 contributi mensili
          ovvero 1.560 contributi settimanali di cui rispettivamente,
          alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della
          Repubblica   27   aprile   1968,   n.   488,   sulla   base
          dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a
          cinque  anni;  i  periodi  di  sospensione  per  i quali e'
          ammesso  il  trattamento  di  cui  al  citato  art. 35 sono
          riconosciuti   utili   d'ufficio  previsto  dalla  presente
          lettera;   l'anzianita'   contributiva  non  puo'  comunque
          risultare superiore a quaranta anni;
              b)   per   i   giornalisti  professionisti:  anticipata
          liquidazione     della    pensione    di    vecchiaia    al
          cinquantacinquesimo  anno  di  eta',  nei casi in cui siano
          stati   maturati   almeno   quindici   anni  di  anzianita'
          contributiva,  con  integrazione  a  carico  dell'INPGI del
          requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'art.
          4  del  regolamento  approvato  con  decreto ministeriale 1
          gennaio   1953,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          gennaio 1953, n. 10, e successive modificazioni;
              c)  corresponsione  fino  al  31 dicembre 1986 nei casi
          previsti  dalle  lettere  a)  e  b) da parte degli istituti
          previdenziali  di  una  indennita'  pari  all'indennita' di
          anzianita' maturata per gli anni di servizio effettivamente
          prestati nella azienda, fino ad un massimo di dieci anni;
              d)  concessione di un credito agevolato alle condizioni
          previste   dagli  articoli  30  e  32  per  le  cooperative
          giornalistiche  di  cui  all'articolo 6, fino ad un importo
          pari  a  quello complessivo della indennita' corrisposta ai
          sensi   della  lettera  e)  allo  scopo  di  consentire  al
          lavoratore  di  rilevare e costituire una azienda artigiana
          nel   settore   grafico,   ovvero   effettuare  il  proprio
          conferimento  ad  una  cooperativa  operante  nello  stesso
          settore.
            I  lavoratori  dipendenti da aziende per le quali il CIPI
          abbia  accertato  la sussistenza delle condizioni di cui al
          quinto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n.
          675,  e  che  abbiano  maturato  i  necessari  requisiti di
          anzianita'  contributiva  sono ammessi a godere, a domanda,
          dei  benefici  previsti  dalle  lettere  a),  b)  e  c) del
          precedente comma.
            I  benefici  previsti  dalle  lettere  a)  e  b) non sono
          cumulabili  con  quelli  previsti dalla lettera d), nonche'
          con  le  prestazioni  a carico dell'assicurazione contro la
          disoccupazione.
            La  cassa  per  l'integrazione  dei guadagni degli operai
          dell'industria  corrisponde alla gestione pensionistica una
          somma   pari   all'importo   risultante   dall'applicazione
          dell'aliquota  contributiva  in  vigore,  per  la  gestione
          medesima,  sull'importo  che si ottiene moltiplicando per i
          mesi  di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione
          percepita da ogni lavoratore interessato rapportati a mese.
          I  contributi  versati  dalla  cassa per l'integrazione dei
          guadagni  vengono iscritti per due terzi nella contabilita'
          separata  relativa  agli  interventi  straordinari e per il
          rimanente   terzo   in   quella  relativa  agli  interventi
          ordinari.
            Il  contributo  addizionale a carico dei datori di lavoro
          ed  il  concorso  dello  Stato, previsti dall'art. 12 della
          legge  5  novembre  1968, n. 1115, sono devoluti alla cassa
          per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria
          nella contabilita' relativa agli interventi straordinari.
            Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, e'
          dovuto  a decorrere dal periodo di paga successivo a quello
          in  corso  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge.
            Agli  effetti  del  cumulo del trattamento di pensione di
          cui  al  presente articolo con la retribuzione si applicano
          le  norme  relative  alla  pensione  di  anzianita'  di cui
          all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
            Il  trattamento  di  pensione di cui al presente articolo
          non   e'   compatibile   con   le   prestazioni   a  carico
          dell'assicurazione contro la disoccupazione".
            -  Per  il  testo dell'art. 38 della legge n. 416/1981 si
          veda la successiva nota all'art. 26, commi 1 e 2.

          Nota all'art. 24, comma 2:
            Per  il  testo  degli articoli 35, 36 e 37 della legge n.
          416/1981 si veda la precedente nota all'art. 24, comma 1.

          Nota all'art. 24, comma 3:
            Per il testo dell'art. 37 della legge n. 416/1981 si veda
          la  precedente  nota  all'art.  24,  comma  1. Per il testo
          dell'art.  27  della  medesima legge si veda la precedente,
          nota all'art. 20, comma 2.