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LEGGE 28 febbraio 1987, n. 56

Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
Testo in vigore dal:  18-3-1987

Art. 3

(Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle
sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate)
1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.
2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Nota all'art. 3, comma 2:
Il testo dell'art. 28 della legge n. 264/1949 (per il titolo si veda la nota all'art. 1, comma 6) è il seguente:
"Art. 28. - I comuni sono tenuti a fornire i locali occorrenti per i servizi di collocamento".