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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1987, n. 536

Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48 (in G.U. 01/03/1988, n.50). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2022)
Testo in vigore dal:  1-1-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

1.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662))
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662))
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662))
4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662))
5.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662))
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive. Per i soggetti che abbiano provveduto, ancorché in ritardo, al pagamento dei contributi o premi relativi a periodi contributivi scaduti entro il 30 novembre 1987 e non abbiano pagato le somme aggiuntive, ovvero vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi previsti dagli accordi interbancari di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi.
7. La regolarizzazione può avvenire altresì, previa domanda da presentarsi, per quanti non vi abbiano provveduto entro il 30 novembre 1987, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate bimestrali eguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 gennaio 1988. In tale caso la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi, maggiorati di tre punti, previsti dagli accordi interbancari di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi. Per il periodo di pagamento rateale non sono dovuti interessi o somme aggiuntive. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma. Per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati si osservano le modalità stabilite dall'ente impositore.
8. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, ed all'articolo 3, comma 1.
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti che, non avendo provveduto al pagamento ovvero a presentare la domanda di rateazione entro i termini ivi previsti, vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento rateale deve essere effettuato in due rate bimestrali uguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 marzo 1988.
9. I datori di lavoro che abbiano tardivamente effettuato all'Istituto nazionale della previdenza sociale la comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 1, terzo capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, o che la effettuino entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono esonerati dall'obbligazione per la sanzione amministrativa prevista dal presente articolo.
10. Le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1979, n. 92, si applicano anche nei casi di incompleta, inesatta, omessa o ritardata presentazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo delle denunce contributive mensili e delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati.
11. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono convalidate anche se riguardano solo una parte del debito per contributi o premi. In tale ipotesi sul residuo debito sono applicate le somme aggiuntive nella misura stabilita nei commi 6 e 7, semprechè il versamento sia effettuato entro i termini di cui ai commi 6 e 7.
12. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.
13. Per le imprese che si trovino sottoposte a procedura concorsuale, la regolarizzazione della posizione debitoria è efficace ai fini della riduzione delle somme aggiuntive, quando sia effettuata nel rispetto dell'ordine di cui all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
14. Per i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni di cui ai commi 6 e seguenti del presente articolo si applicano purché la denuncia pervenga entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa regolarizzazione avvenga entro i termini fissati dagli enti impositori.
15. Le sanzioni previste dall'articolo 26, penultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6, comma 11-ter, e 8, comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidità, ovvero le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo.