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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1987, n. 534

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 47 (in G.U. 01/03/1988, n.50). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
Testo in vigore dal:  1-1-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga di termini in materia di servizi e opere pubbliche, di agevolazioni tributarie e di scadenza nelle zone colpite dalle recenti calamità naturali, nonché di disporre interventi per le recenti alluvioni in Calabria, per il mantenimento della scorta strategica di prodotti petroliferi e per assicurare la partecipazione italiana alle Conferenze per la sicurezza e la cooperazione europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo, dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile, della marina mercantile, degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. È prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, limitatamente al servizio metereologico, le cui funzioni devono essere definitivamente trasferite dalla Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 31 dicembre 1988.