LEGGE 26 febbraio 1987, n. 49

Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2014)
Testo in vigore dal: 29-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 13. 
   (Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo) 
 
  1. Le unita' tecniche di cui agli articoli 9 e  10  sono  istituite
nei Paesi in via di  sviluppo  dichiarati  prioritari  dal  CICS  con
accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro  degli
accordi di cooperazione. 
  2.  Le  unita'  tecniche  sono  costituite  da   esperti   di   cui
all'articolo  16,  comma  1,  lettere  c)  ed  e),   e   da   esperti
tecnico-amministrativi assegnati  dalla  Direzione  generale  per  la
cooperazione allo sviluppo nonche' da personale  assumibile  in  loco
con contratti a tempo determinato. 
  3. I compiti delle unita' tecniche consistono: 
    a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per
la cooperazione allo  sviluppo  di  relazioni,  di  dati  e  di  ogni
elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria  e
alla valutazione delle iniziative  di  cooperazione  suscettibili  di
finanziamento; 
    b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi  di
informazione  sui  piani  e  programmi  di  sviluppo  del  Paese   di
accreditamento e sulla cooperazione  allo  sviluppo  ivi  promossa  e
attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali; 
    c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di
cooperazione in atto; 
    d) nello  sdoganamento,  controllo,  custodia  e  consegna  delle
attrezzature e dei beni  inviati  dalla  Direzione  generale  per  la
cooperazione allo sviluppo; 
    e) nell'espletamento di ogni altro compito atto  a  garantire  il
buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese. 
  4. Ciascuna  unita'  tecnica  e'  diretta  da  un  esperto  di  cui
all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed  e),  che  risponde  al  capo
della rappresentanza diplomatica competente per territorio. 
  5. Le unita' tecniche sono dotate dalla Direzione generale  per  la
cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature  necessarie
per l'espletamento dei compiti ad esse affidati. 
                                                               ((19)) 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1,
lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui  all'articolo  17,  comma
13, sono abrogati: [...] 
  b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49". 
  - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea  della  L.  11
agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio  2015,  n.
113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.