DECRETO-LEGGE 19 settembre 1987, n. 382

Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 nonche' per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 456 (in G.U. 06/11/1987, n.260). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1987)
Testo in vigore dal: 19-9-1987
                              Art. 10.

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la
collaborazione  dei comuni e delle unita' sanitarie locali, accertano
l'effettiva  consistenza degli ulteriori crediti e debiti dei cessati
enti  ospedalieri, con la esclusione di quelli di cui agli articoli 8
e  9,  e  trasmettono  al  Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello  Stato,  entro  trenta  giorni  dal  termine del cui al comma 1
dell'articolo  8,  apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente
della  giunta  regionale o provinciale, il cui contenuto e' stabilito
con il decreto del Ministro del tesoro previsto al citato articolo 8,
comma 2.
  2.  Alla  estinzione  delle  esposizioni debitorie risultanti dalle
dichiarazioni  di cui al comma 1 provvedono direttamente le regioni e
le  province  autonome  di Trento e di Bolzano con i mezzi finanziari
all'uopo  messi  a disposizione dal Ministero del tesoro nel triennio
1987-1989  mediante  la  utilizzazione  delle somme di cui al comma 3
dell'articolo  13.  Le  modalita'  per  i  trasferimenti  delle somme
occorrenti  alle  regioni  ed  alle  province autonome di Trento e di
Bolzano  ai sensi del presente comma saranno indicate nel decreto del
Ministro del tesoro previsto all'articolo 8, comma 2.