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DECRETO-LEGGE 19 settembre 1987, n. 382

Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 nonchè per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 456 (in G.U. 06/11/1987, n.260). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1987)
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Testo in vigore dal:  19-9-1987

Art. 10

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la collaborazione dei comuni e delle unità sanitarie locali, accertano l'effettiva consistenza degli ulteriori crediti e debiti dei cessati enti ospedalieri, con la esclusione di quelli di cui agli articoli 8 e 9, e trasmettono al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dal termine del cui al comma 1 dell'articolo 8, apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale o provinciale, il cui contenuto è stabilito con il decreto del Ministro del tesoro previsto al citato articolo 8, comma 2.
2. Alla estinzione delle esposizioni debitorie risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1 provvedono direttamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con i mezzi finanziari all'uopo messi a disposizione dal Ministero del tesoro nel triennio 1987-1989 mediante la utilizzazione delle somme di cui al comma 3 dell'articolo 13. Le modalità per i trasferimenti delle somme occorrenti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del presente comma saranno indicate nel decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 8, comma 2.