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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. 270

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/1990)
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Testo in vigore dal:  12-7-1987

Art. 105

Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub I), comma 6, art. 101
1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente:
A) Medici;
B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi;
C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico ivi compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 dell'unità operativa che concorre alla prestazione, nonché il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica;
D) Restante personale.
2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale:

A B C D Totale
1) - prestazioni di radiologia 70 - 18 12 100
2) - prestazioni di laboratorio 65 - 23 12 100
3) - visite e/o interventi specialistici delle varie attività di servizio ed altre prestazioni fatturabili 85 - 10 5 100
3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria A) medici saranno suddivise come segue:
all'equipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli componenti;
al fondo comune il 55%.
4. Tale suddivisione troverà applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. La quota afferente all'equipe va ripartita fra i medici delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttività nelle seguenti proporzioni:
assistente 1; aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e coadiutore sanitario 1,4; primario, direttore sanitario e dirigente sanitario 1,8, mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno.
6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono ripartite come segue:

- assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1;
- aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e coadiutore . 1,1;
- primario ed equiparati, direttore sanitario e dirigente. . . . 1,2.

7. Il fondo comune sarà suddiviso in quote. L'assegnazione delle quote sarà effettuata nell'accordo-quadro regionale e nell'accordo locale secondo criteri di gestione e d'utilizzo del fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi perequativi all'interno della categoria medica e, quindi il perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro di cui all'art. 101.
8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus-orario con le modalità appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali.
9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo.
10. La distribuzione delle quote avverrà in misura proporzionale ai plus-orari concordati ed effettuati.
11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune.
12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono al fondo di cui all'istituto sub II), comma 6, dell'art. 101.
13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative alla categoria B) debbono intendersi riferite alla nuova categoria C), le quote relative alla categoria C) afferiscono alla nuova categoria D).
14. La colonna della categoria B) verrà riempita dalle percentuali risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario.