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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 266

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  8-12-1987
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Art. 50

Fondo di incentivazione, progetti di produttività, efficienza del lavoro
1. Il fondo di incentivazione previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, sarà utilizzato allo scopo di promuovere una più razionale organizzazione del lavoro, per incrementare l'efficienza, per ampliare e migliorare la qualità dei servizi a vantaggio degli utenti, anche in relazione a progetti espressamente finalizzati a questi obiettivi, ai sensi dell'art. 12 del suddetto decreto.
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2. Le azioni, le modalità e i piani idonei al perseguimento dei predetti fini saranno individuati, dalle organizzazioni stipulanti l'accordo di cui al presente decreto, attraverso iniziative concordate ai livelli nazionali di comparto nonché ai livelli di negoziazione decentrata per Ministeri, per unità periferiche o loro insiemi e per aree territoriali.
))
3. A livello di comparto e/o di Ministero sarà concordato un piano di progetti, di carattere strumentale e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, il cui obiettivo è l'incremento della produttività e dell'efficacia dell'attività amministrativa attraverso la programmazione di obiettivi quantitativi e qualitativi da raggiungere entro tempi prestabiliti.
4. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni in amministrazioni e servizi concordati, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e prioritario, in tema di eliminazione di arretrati, accelerazione dei tempi di risposta alle domande degli utenti (rilascio di permessi, autorizzazioni, licenze, ecc.), accertamenti fiscali.
5. La definizione dei progetti a livello di comparto e/o di singole amministrazioni centrali o periferiche si accompagnerà all'indicazione e valutazione sperimentali di nuovi standards medi di produttività, procedure, modalità di esecuzione, in modo da costituire anche modelli di riferimento per l'attività di riorganizzazione delle amministrazioni ai diversi livelli.
6. A tal fine, sono costituiti a livello di comparto e di Ministero appositi nuclei di valutazione (amministrazione sindacato) che potranno anche avvalersi di centri specializzati esterni, prioritariamente a carattere pubblico, con compiti di progettazione, valutazione e verifica dei risultati dei progetti stessi.
7. I nuclei di cui al precedente comma sono composti pariteticamente di cinque rappresentanti delle amministrazioni interessate e di cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per la rappresentanza nei consigli di amministrazione e sono presieduti dal funzionario più elevato in grado.
8. Il premio di produttività connesso alla realizzazione dei progetti sarà corrisposto sulla base degli obiettivi raggiunti con riferimento ai lavoratori effettivamente coinvolti nella loro esecuzione, ai tempi di realizzazione, agli incrementi di efficienza realizzati nonché all'impegno individuale e collettivo in termini di professionalità, di partecipazione, di capacità di iniziativa dei lavoratori interessati al progetto.
9. Nella programmazione dei singoli progetti si determineranno le modalità di distribuzione del premio di produttività sia sulla base degli elementi sopraindicati, sia in relazione alla valutazione del dirigente responsabile del progetto stesso, tenendo conto dei criteri preventivamente definiti dagli appositi nuclei di valutazione.
10. Per progetti di rilevante significato il comitato di valutazione nazionale potrà richiedere il parere dell'Osservatorio del pubblico impiego.
11. Oltre ai progetti di produttività di cui al comma precedente e ai progetti pilota regolati dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, si procederà, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutte le sedi della negoziazione decentrata, a negoziare quelle modifiche dell'organizzazione del lavoro previste negli accordi intercompartimentale e di comparto che risultino funzionali ad una più razionale ed efficacia utilizzazione del lavoro, al conseguimento di una maggiore efficienza, alla realizzazione di una maggiore fruibilità dei servizi, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
12. A tal fine devono essere tenuti presenti i seguenti elementi: flessibilità dell'orario di lavoro; istituzione di nuovi turni; reperibilità; applicazione di regole di mobilità; funzionamento per un arco di tempo prolungato dei servizi aperti al pubblico; particolare condizione di lavoro e rischio; più rapido espletamento delle pratiche ed ogni altro obiettivo corrispondente alle medesime finalità di crescita verificabile nell'efficienza e nell'efficacia del lavoro.
13. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, relative al "fondo di incentivazione" ed alle norme dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, in ordine alla negoziazione decentrata, il perseguimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti sarà finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascuna struttura propria del comparto, dal risparmio di una quota di lavoro straordinario non inferiore a cinque ore medie annue nonché da altre risorse relative ai compensi, ai premi o indennità previsti per finalità analoghe.
14. A titolo sperimentale per il biennio 1987-1988 il fondo complessivo sarà attribuito, di norma, per il cinquanta per cento ai progetti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e per il rimanente cinquanta per cento al finanziamento degli obiettivi di cui ai commi 11 e 12.
15. Dopo tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ed in prosieguo periodicamente, sarà compiuto, dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate di intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.