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DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1987, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 (in G.U. 06/04/1987, n.80).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
Testo in vigore dal:  6-4-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

1. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano al trasporto di cose su strada effettuato con motoveicoli
((e autoveicoli))
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
((3.500 chilogrammi.))