DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 7-10-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 165 
         Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero 
 
  1. Se alla formazione del reddito  complessivo  concorrono  redditi
prodotti all'estero, le imposte ivi pagate  a  titolo  definitivo  su
tali redditi sono ammesse in  detrazione  dall'imposta  netta  dovuta
fino  alla  concorrenza  della  quota  d'imposta  corrispondente   al
rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito  complessivo
al netto delle perdite di precedenti  periodi  d'imposta  ammesse  in
diminuzione. ((172)) 
  2. I redditi si  considerano  prodotti  all'estero  sulla  base  di
criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per  individuare
quelli prodotti nel territorio dello Stato. 
  3.  se  concorrono  redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri,  la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. (123) 
  4. La detrazione di cui al comma  1  deve  essere  calcolata  nella
dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito
prodotto all'estero al quale  si  riferisce  l'imposta  di  cui  allo
stesso comma 1, a condizione che il  pagamento  a  titolo  definitivo
avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a
titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto  previsto
dal comma 7. 
  5. ((...))  la  detrazione  ((di  cui  al  comma  1))  puo'  essere
calcolata  dall'imposta  del  periodo  di  competenza  anche  se   il
pagamento  a  titolo  definitivo  avviene   entro   il   termine   di
presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta
successivo. L'esercizio della facolta' di cui al  periodo  precedente
e' condizionato all'indicazione,  nelle  dichiarazioni  dei  redditi,
delle imposte estere detratte per le quali ancora non e' avvenuto  il
pagamento a titolo definitivo. ((172)) 
  6.  ((L'imposta  estera  pagata  a  titolo  definitivo  su  redditi
prodotti nello stesso Stato estero  eccedente  la  quota  di  imposta
italiana  relativa  ai  medesimi  redditi  esteri)),  costituisce  un
credito d'imposta fino a  concorrenza  della  eccedenza  della  quota
d'imposta  italiana  rispetto  a  quella  estera  pagata   a   titolo
definitivo in relazione  allo  stesso  reddito  estero,  verificatasi
negli esercizi precedenti fino all'ottavo.  Nel  caso  in  cui  negli
esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza
dell'imposta estera puo' essere riportata  a  nuovo  fino  all'ottavo
esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d'imposta nel
caso in cui si produca l'eccedenza della quota  di  imposta  italiana
rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo
periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente  comma
relative al  riporto  in  avanti  e  all'indietro  dell'eccedenza  si
applicano  anche  ai  redditi  d'impresa  prodotti  all'estero  dalle
singole societa' partecipanti al consolidato  nazionale  e  mondiale,
anche  se  residenti  nello  stesso  paese,  salvo  quanto   previsto
dall'articolo 136, comma 6. (123) ((172)) 
  7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale
il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile  e'  stata  gia'
liquidata, si  procede  a  nuova  liquidazione  tenendo  conto  anche
dell'eventuale maggior reddito  estero,  e  la  detrazione  si  opera
dall'imposta dovuta per il periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
dichiarazione nella quale e' stata richiesta. Se e' gia'  decorso  il
termine per l'accertamento, la  detrazione  e'  limitata  alla  quota
dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito  prodotto
all'estero acquisito a tassazione in Italia. 
  8. La detrazione non spetta in caso di omessa  presentazione  della
dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero
nella dichiarazione presentata. 
  9. Per le imposte pagate all'estero dalle societa' , associazioni e
imprese di cui all'articolo 5 e dalle societa' che  hanno  esercitato
l'opzione di cui agli articoli 115 e  116  la  detrazione  spetta  ai
singoli soci nella proporzione ivi stabilita. (123) 
  10. Nel  caso  in  cui  il  reddito  prodotto  all'estero  concorra
parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta
estera va ridotta in misura corrispondente. (126) 
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AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 11, comma
3) che "Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente
articolo, hanno effetto per i  periodi  di  imposta  che  iniziano  a
decorrere dal 1 gennaio 2004,  salvo  le  disposizioni  dell'articolo
165, comma 6, che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano
a decorrere dal 1 gennaio 2005". 
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AGGIORNAMENTO (126) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 30)  che  "In
deroga all'articolo  3  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  le
disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo  165  del  testo  unico
delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche
ai crediti d'imposta relativi  ai  redditi  di  cui  al  comma  8-bis
dell'articolo 51 del medesimo testo unico". 
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AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, ha disposto  (con  l'art.  15,
comma 2) che "L'articolo 165, comma 1, del testo unico delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che  sono  ammesse  in
detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le
doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il
reddito che concorre alla formazione dell'imponibile e' prodotto  sia
le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. Nel caso  in
cui sussistano obiettive condizioni  di  incertezza  in  merito  alla
natura di un tributo estero non oggetto delle anzidette  convenzioni,
il  contribuente  puo'  inoltrare   all'amministrazione   finanziaria
istanza d'interpello ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  11,
della legge 27 luglio 2000, n. 212". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 3) che  le  modifiche  di
cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
medesimo.