DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 101 
     Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite 
 
  1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli
indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi
criteri stabiliti  per  la  determinazione  delle  plusvalenze,  sono
deducibili se sono realizzate ai sensi  dell'articolo  86,  commi  1,
lettere a) e b), e 2. (126) 
  1-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 
  2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma  1,
lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni  finanziarie
si applicano le disposizioni dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli
di cui alla citata lettera e)  negoziati  nei  mercati  regolamentati
italiani o esteri, le minusvalenze  sono  deducibili  in  misura  non
eccedente la differenza tra  il  valore  fiscalmente  riconosciuto  e
quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi  rilevati
nell'ultimo semestre. (123) 
  2-bis. In deroga al  comma  2,  per  i  soggetti  che  redigono  il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, la valutazione dei  beni  indicati  nell'articolo
85,  comma  1,  lettere  c),   d)   ed   e),   che   si   considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma  3-bis,
rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis. 
  3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni
in imprese controllate o collegate,  iscritte  in  bilancio  a  norma
dell'articolo 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non
e' deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo  di
acquisto  eccedente  il  valore  corrispondente  alla   frazione   di
patrimonio  netto  risultante   dall'ultimo   bilancio   dell'impresa
partecipata. 
  4. Si considerano sopravvenienze passive il  mancato  conseguimento
di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi, il sostenimento di spese,  perdite  od  oneri  a
fronte di ricavi o altri proventi che hanno  concorso  a  formare  il
reddito in precedenti esercizi e  la  sopravvenuta  insussistenza  di
attivita' iscritte in bilancio  in  precedenti  esercizi  diverse  da
quelle di cui all'articolo 87. 
  5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al  costo  non
ammortizzato di essi, e le perdite  su  crediti,  diverse  da  quelle
deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se
risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le  perdite
su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali  o
ha concluso un accordo di ristrutturazione dei  debiti  omologato  ai
sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o
un piano attestato ai sensi dell'articolo 67,  terzo  comma,  lettera
d), del Regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267  o  e'  assoggettato  a
procedure estere equivalenti, previste in Stati  o  territori  con  i
quali esiste  un  adeguato  scambio  di  informazioni.  Ai  fini  del
presente comma, il debitore si  considera  assoggettato  a  procedura
concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del  fallimento  o
del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa  o
del decreto di ammissione alla procedura di concordato  preventivo  o
del decreto di omologazione dell'accordo di  ristrutturazione  o  del
decreto che dispone la  procedura  di  amministrazione  straordinaria
delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti,
dalla data di ammissione ovvero,  per  i  predetti  piani  attestati,
dalla data di iscrizione nel registro  delle  imprese.  Gli  elementi
certi e precisi sussistono in ogni caso  quando  il  credito  sia  di
modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi  dalla  scadenza
di pagamento del credito stesso. Il credito si considera  di  modesta
entita' quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000  euro  per
le imprese di piu' rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma
10, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non  superiore  a
2.500 euro per  le  altre  imprese.  Gli  elementi  certi  e  precisi
sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito  e'
prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre  in  caso
di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei
principi contabili. (161) (162) 
  5-bis. Per i crediti di modesta entita' e per  quelli  vantati  nei
confronti di debitori che siano assoggettati a procedure  concorsuali
o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso  un  accordo
di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato  di  risanamento,
la deduzione della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del  comma
5, nel  periodo  di  imputazione  in  bilancio,  anche  quando  detta
imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a  quello  in
cui, ai sensi del predetto comma, sussistono  gli  elementi  certi  e
precisi ovvero il debitore  si  considera  assoggettato  a  procedura
concorsuale, sempreche' l'imputazione non avvenga in  un  periodo  di
imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta  applicazione
dei  principi   contabili,   si   sarebbe   dovuto   procedere   alla
cancellazione del credito dal bilancio. (162) 
  6. Le perdite attribuite per trasparenza  dalle  societa'  in  nome
collettivo e  in  accomandita  semplice  sono  utilizzabili  solo  in
abbattimento degli utili attribuiti  per  trasparenza  ((...))  dalla
stessa societa' che ha generato le perdite. (133) ((193)) 
  7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo  perduto  o  in
conto capitale alle societa' indicate al comma 6 dai propri soci e la
rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi  in  deduzione
ed il relativo ammontare, nei limiti del valore fiscale  del  credito
oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della partecipazione. (162) 
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AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 6, comma
13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,
primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e  3,  primo  periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b),  quarto  periodo,  del  testo
unico, come modificati dal presente articolo,  hanno  effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1  gennaio  2004.  Le
disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109,  comma
4, lettera b), terzo  periodo,  111  e  114  del  testo  unico,  come
modificate dal presente articolo, hanno  effetto  per  i  periodi  di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. Le disposizioni
degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e  89,  comma  3,  ultimo
periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006". 
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AGGIORNAMENTO (126) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 19)  che  "Le
disposizioni del comma 18 si applicano a  decorrere  dal  periodo  di
imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 
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AGGIORNAMENTO (161) 
  La L.	27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
161) che "Le disposizioni di  cui  al  comma  160  si  applicano  dal
periodo di  imposta  in  corso  al  31  dicembre  2013.  Resta  ferma
l'applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle  rettifiche
di valore e  alle  variazioni  della  riserva  sinistri  relativa  ai
contratti di assicurazione dei rami danni iscritte  in  bilancio  nei
periodi di imposta precedenti". 
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AGGIORNAMENTO (162) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto: 
  - (con l'art. 13, comma 2) che la modifica del comma 7 del presente
articolo si applica a decorrere dal periodo di imposta  successivo  a
quello di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo; 
  - (con l'art. 13, comma 2) che le modifiche di cui  ai  commi  5  e
5-bis del presente articolo si applicano a decorrere dal  periodo  di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs medesimo; 
  - (con l'art. 13, comma 3) che "L'articolo 101, comma 5, del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che
le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entita' e di  quelli
vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a  procedure
concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano  concluso
un accordo di ristrutturazione dei debiti o  un  piano  attestato  di
risanamento, deducibili a decorrere dai periodi  di  imposta  in  cui
sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore  si  considera
assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte  in
tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede  alla
cancellazione del credito dal bilancio in applicazione  dei  principi
contabili". 
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AGGIORNAMENTO (193) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 24)
che, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27  luglio  2000,
n. 212, la presente modifica  si  applica  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.