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LEGGE 22 dicembre 1986, n. 910

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  1-1-1987

Art. 8

1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto di lire 20.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse nonché dell'onere derivante dall'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, e degli effetti della sentenza della Corte costituzionale 3 dicembre 1985, n. 314, e fissato per l'anno 1987 in lire 33.400 miliardi. Le predette anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi.
In attesa del riordino del sistema pensionistico, i disavanzi patrimoniali del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e della Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, risultanti al 31 dicembre 1986, sono posti a carico dello Stato a titolo di regolazione debitoria pregressa nel limite, per ciascuna delle suddette gestioni, di lire 10.000 miliardi nell'anno 1987 e di lire 10.000 miliardi nell'anno 1988.
2. È autorizzata la concessione di un contributo alla cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, da versare alla separata contabilità degli interventi straordinari di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2500 miliardi per l'anno 1988 e di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 si provvede con le modalità di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
Continuano ad applicarsi i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituito il riferimento temporale ivi contenuto.
3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza e fissato per l'anno 1987 un contributo straordinario di lire 15.997 miliardi a carico dello Stato a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.025 miliardi e delle Gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, rispettivamente per lire 823 miliardi, 795 miliardi e 2.354 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le Gestioni suddette delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.443 miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.918 miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la Gestione dei coltivatori diretti coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, per le Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali rispettivamente per lire 55 miliardi e 50 miliardi, nonché del finanziamento di cui all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.433 miliardi.
4. Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e stabilito in lire 5.750 milioni per l'anno 1987, in lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed in lire 6.250 milioni per l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 l'entità del contributo e determinata con le modalità previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
5. È autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 34 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo dell'Amministrazione centrale, nonché degli uffici giudiziari e dell'Amministrazione penitenziaria.
6 L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il
Ministro del tesoro e autorizzato ad accordare nell'anno 1987 per le occorrenze in linea capitale su prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente, resta fissato in lire 3.500 miliardi.
7. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi previsti sono rivalutati per l'anno 1987 in ragione del tasso d'inflazione programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
8. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa, è autorizzata per il triennio 1987-1989, in favore del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in aggiunta alle somme previste dal comma 1 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 800 miliardi per l'anno 1989.
9. Le economie di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono utilizzate dagli enti pubblici per il finanziamento del fondo di incentivazione da destinare alla promozione di una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonché a favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi.
10. Per la gestione del sistema di rilevazione dei dati meteorologici via satellite, di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 863, è autorizzata la spesa annua di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
11. A decorrere dall'anno 1987 è soppressa l'autorizzazione di spesa di lire 345 miliardi annui disposta in favore dell'ENEL con il decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 maggio 1982, n. 231, e successive modificazioni.
12. In materia di assunzioni di personale continuano ad applicarsi nell'anno 1987 le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'articolo 6 e le disposizioni dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituiti i riferimenti temporali in essi contenuti.
13. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988, sono sostituite dalle seguenti:
a) per la parte corrente in lire 143.250 miliardi, di cui lire 46.200 miliardi per l'esercizio 1987, lire 47.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 49.250 miliardi per l'esercizio 1989;
b) per la parte in conto capitale in lire 5.397 miliardi, di cui lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987, lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 1.917 miliardi per l'esercizio 1989".
14. A decorrere dall'anno 1988 la spesa di cui alle lettere a) e b, del precedente comma 13 viene autorizzata con le modalità previste nell'articolo 19, quattordicesimo comma della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
15. È autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 20 miliardi per il 1989 per le finalità di cui alla legge 23 febbraio 1982, n. 48, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.
16. In attesa dell'emanazione di norme organiche in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 sono prorogate, per l'anno finanziario 1987 le disposizioni della legge 24 giugno 1974 n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge n. 268 del 1974, destinata per l'anno 1987 la somma di lire 230 miliardi. La regione Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di interventi previsti dalla medesima legge n. 268 del 1974.
17. Per le finalità di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, è disposto un ulteriore finanziamento di lire 50 miliardi per l'esercizio 1987. Il limite di 1000 unità previste dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 24 del 1986 è elevato a 2000 unità.
La quota in aumento è destinata a favore di soggetti che non abbiano già beneficiato dei contratti nel 1986.
18. Per gli investimenti necessari alla ripresa della manifestazione promossa dall'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna", il contributo di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 414, è elevato a partire dall'esercizio 1987 a lire 5 miliardi.
19. Per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 92, recante provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma, e disposto l'ulteriore stanziamento di lire 50 miliardi per il 1987.
20. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo, è determinato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 854 miliardi per il 1988 ed in lire 888 miliardi per il 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
21. Per l'anno 1987, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 39,64 per cento la quota indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sono maggiorate del 4 per cento le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al predetto articolo 5, comma 4.
Note all'art. 8, comma 1:
- Si trascrive il testo del comma 9-bis dell'art. 4 del D.L. 787/1985 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici), aggiunto dalla legge di conversione (il testo del decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1986):
"9-bis. Le parole: "o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria", di cui all'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non si devono intendere riferite ai trattamenti integrativi per i quali, in applicazione di norme di legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in relazione all'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160".
Si riportano i testi dell'art. 19, primo comma, della legge n. 843/1978 (per il titolo si veda nelle note all'art. 8, comma 3) e dell'art. 10, terzo comma della legge n. 160/1975 (per il titolo si veda ugualmente nelle note all'art. 8, comma 3) citati nel comma soprariportato:
"Art. 19, primo comma, legge n. 843/1978. - A decorrere dal 1 gennaio 1979 ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria sopra richiamata o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364, o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, sono dovuti una sola volta".
"Art. 10, terzo comma, legge n. 160/1975 - Con la stessa decorrenza [1 gennaio 1976] gli importi delle pensioni di cui al primo comma [pensioni, superiori ai trattamenti minimi, a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia] sono inoltre aumentati di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito fissato per ciascun punto, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni".
- Con la sentenza n. 314/1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291-bis dell'11 dicembre 1985, la Corte costituzionale ha dichiarato:
1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lettera a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità I.N.P.S. per i titolari della pensione di riversibilità a carico dello Stato, del Fondo di previdenza costituito presso le ferrovie dello Stato, del Fondo di presidenza per i dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, nonché per i titolari della pensione diretta a carico della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.
2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lettera a), della legge n. 1338/1962, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dal precedente punto del dispositivo nonché dalle sentenze n. 230/1974, n. 263/1976, n. 34/1981 e n. 102/1982.
3) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dalle sentenze n. 230/1974 e n. 263/1976.

Note all'art. 8 comma 2:
L'art. 4 della legge n. 1115/1968 (Estensione in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati) prevede che per gli interventi straordinari in favore degli operai delle aziende industriali comprese quelle dell'edilizia e affini, che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali o nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, si provveda con un contributo a carico dello Stato da versarsi alla gestione ordinaria, in separata contabilità della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.
- Per il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 si veda nella nota all'art. 1, comma 8.
- Il testo del comma 4 dell'art. 19 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e del comma 3 dello stesso articolo, citato nel comma 4, è il seguente:
"3. In attesa della nuova disciplina concernente la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, fermo restando il contributo dello Stato di cui all'art. 12 della legge 20 maggio 1975 n. 164, è fissato per l'anno 1986 un contributo straordinario di lire 3.500 miliardi a favore della separata contabilità degli interventi straordinari di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.
4. Il contributo predetto e corrisposto per il 60 per cento nell'anno 1986 e per la restante parte fino alla concorrenza dell'onere effettivo e comunque nel limite del contributo di cui al precedente comma 3 sulla base delle risultanze per lo stesso anno della separata contabilità degli interventi straordinari della cassa integrazione".

Note all'art. 8 comma 3:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 903/1965 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) è il seguente:
"Art. 1. - I titolari di pensione delle assicurazioni obbligatorie per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827, dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5 dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico del fondo sociale di cui al successivo art. 2, a decorrere dal 1 gennaio 1965.
La pensione di cui sopra è maggiorata di un'aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di dicembre".
L'art. 1 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) con riferimento all'articolo soprariportato prevede che: "A decorrere dal 1 gennaio 1976 lo Stato assume a suo completo carico l'onere della pensione sociale di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, 903, e di quella istituita con l'art. 26 della presente legge".
- Il testo dell'art. 20 della legge n. 160/1975 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) è il seguente:
"Art. 20. (Apporto dello Stato per la gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Annualmente, con la legge di bilancio, è determinato l'intervento dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, destinato, per un importo pari al doppio del gettito del contributo addizionale di cui all'art. 17, agli oneri delle operazioni finanziarie previste dall'art. 18, e, per l'eventuale differenza di ripianamento del disavanzo della gestione alla quale va devoluta.
L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, non potrà essere inferiore, a decorrere dal 1977, all'ammontare del contributo stabilito per il 1976 dalla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114".
- Il testo dell'art. 27 della legge n. 843/1978 (Legge finanziaria 1979) è il seguente:
"Art. 27. - Per l'anno 1979 il concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è stabilito, rispettivamente, in L. 55 miliardi di L. 50 miliardi.
Annualmente, con la legge di approvazione del bilancio, saranno determinate le variazioni del concorso anzidetto che comunque non potrà essere inferiore a quello stabilito del comma precedente".
Il testo dell'art. 11 della legge n. 140/1985 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale) è il seguente:
"Art. 11. - (Copertura finanziaria) - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.162 miliardi per l'anno 1985, in lire 2.973 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 4.244 miliardi per l'anno 1987, si provvede, per il 1985, quanto a lire 2.000 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "Riforma del sistema pensionistico, perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati, integrazione dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali dei soggetti senza altra fonte di reddito", e quanto a lire 162 miliardi con le maggiori entrate IRPEF per l'anno finanziano medesimo, quanto a lire 2.700 miliardi per l'anno 1986 e 3.800 miliardi per l'anno 1987, mediante riduzione delle proiezioni risultanti per i detti anni al suddetto accantonamento iscritto al capitolo 6856 del citato stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1985/1987 e quanto a lire 273 miliardi per il 1986 e lire 444 miliardi per il 1987 con le maggiori entrate IRPEF che saranno conseguite nei rispettivi esercizi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".

Nota all'art. 8, comma 4:
Per il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 si veda nella nota all'art. 1, comma 8.

Nota all'art. 8, comma 7:
Il testo del comma 1 dell'art. 23 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e del comma 4 dell'art. 28 della medesima legge è il seguente.
"Art. 23 comma 1. - Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e della maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 convertito, con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 17 convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, i limiti di reddito familiare per i nuclei familiari composti di uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette o più componenti sono pari rispettivamente a lire 5.060.000, a lire 8.400.000, a lire 10.800.000, a lire 12.900.000, a lire 15.000.000, a lire 17.000.000 ed a lire 19.000.000. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato. Ai fini delle disposizioni del presente articolo il reddito familiare è formato dal reddito dal soggetto interessato, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di età e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di famiglia comunque denominato anche se non effettivamente corrisposti. Alla formazione del reddito concorrono redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quei soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a lire 2.000.000. Non si computano nel reddito medesimo gli importi delle prestazioni indicate nel presente articolo ed erogate a qualsiasi componente della famiglia. L'attestazione del reddito familiare, è resa dall'interessato con dichiarazione, alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il dichiarante deve comunicare al soggetto tenuto a corrispondere le prestazioni il venire meno delle condizioni richieste per fruire dei benefici o che incidano sul loro ammontare entro trenta giorni dal verificarsi di tale circostanza. L'ente al quale sono rese le dichiarazioni previste da presente comma deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
"Art. 28, comma 4. - Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 [spesa sulle prestazioni farmaceutiche, spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, spesa sulle prestazioni specialistiche e spesa sulle prestazioni idrotermali] gli assistiti con reddito complessivo riferito al nucleo familiare non superiore ai limiti di seguito indicati per nuclei familiari di una persona lire 5.060.000; per nuclei familiari di due persone lire 8.400.000; per nuclei familiari di tre persone, lire 10.800.000; per nuclei familiari di quattro persone lire 12.900.000, per nuclei familiari di cinque persone lire 15.000.000; per nuclei familiari di sei persone lire 17.000.000; per nuclei familiari di sette o più persone lire 19.000.000. Per i soggetti ultrasessantacinquenni i precedenti limiti di reddito sono elevati del 20 per cento con un minimo di lire 2.000.000. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni da cui sopra si fa riferimento alla disciplina del precedente articolo 23, comma 1.
I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato.
Il comma 11 dell'art. 4 del D.L. 22 dicembre 1986, n. 882 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi). In attesa della conversione in legge, così dispone: "A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1987 i limiti di reddito da cui all'articolo 23, comma primo della legge 21 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni, agli effetti di cui al comma 4 dello stesso articolo per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67 con arrotondamento alle 1.000 lire superiori".
Inoltre il comma 14 dello stesso articolo prevede che "A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1987 gli importi delle anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1952, n. 297, non si computano nel reddito familiare di cui all'articolo 23 della legge 21 febbraio 1986, n. 41".

Note all'art. 8, comma 8:
- Il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 151/1981 (Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) è il seguente:
"Art. 11 - È costituito per quattro anni, sino al 1984, presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.
Tale fondo ha una dotazione complessiva di lire 2000 miliardi.
Per l'anno 1981 è destinato agli scopi di cui al presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire.
Tale fondo è destinato:
1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975 n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali.
2) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, ciascuna regione non può destinare più del 25 per cento della somma a propria disposizione.
Art. 12. - Le regioni, dopo aver quantificato con il concorso degli enti locali interessati e sentite le rappresentanze delle imprese a gestione privata, il fabbisogno degli investimenti accertandone la congruenza con la politica di programmazione regionale, sottopongono al Ministero dei trasporti le corrispondenti richieste di finanziamento.
Il Ministro dai trasporti effettua la ripartizione del fondo alle regioni, d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tenendo conto della densità di popolazione e del flusso di traffico, nonché dei programmi di sviluppo e di assetto territoriale.
Le quote del fondo assegnate alle regioni devono essere utilizzate dalle stesse per la concessione agli enti o alle imprese di trasporto di contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile. Le regioni possono aumentare tali quote con la destinazione di propri mezzi finanziari.
Per l'acquisto di materiale rotabile con caratteristiche unificate di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, le regioni concordano, in sede di commissione consultiva interregionale, un programma di ripartizione, a livello nazionale o regionale, in modo da assicurare che almeno il 50 per cento delle forniture sia riservato alle imprese industriali ubicate nei territori indicati dall'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218.
Le regioni sono tenute a comunicare semestralmente al Ministero dei trasporti lo stato della spesa dei fondi concessi".
- Il comma 1 dell'art. 34 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede che: "Per le finalità di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981 n. 151, con le modalità di cui all'art. 12 della legge stessa, è autorizzata la spesa di lire 1.500 miliardi a favore del Fondo, costituito presso il Ministero dei trasporti per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1986 e 600 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988".

Nota all'art. 8, comma 9:
L'art. 23 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) detta norme sulla corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato nonché sulla corresponsione dell'assegno integrativo per i figli a carico di età inferiore a 18 anni compiuti, prevedendone la corresponsione entro determinati limiti di reddito familiare. Per il testo del comma 1 di detto articolo si vede nella nota all'art. 8, comma 7. L'ultimo comma così dispone: "A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1987, le economie derivanti dalla cessazione della corresponsione dei trattamenti di famiglia, ai sensi del presente articolo, restano acquisite, limitatamente a quelle relative agli enti pubblici, a favore del bilancio degli enti stessi".

Nota all'art. 8, comma 10:
Il secondo comma dell'art. 3 della legge n. 863/1978 (Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati metereologici via satellite) prevede che: "Per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione della rete di stazioni di cui al precedente articolo 1, la somma occorrente per fronteggiare le spese di gestione in relazione all'effettivo costo del sistema sarà stabilita con apposita disposizione da inserire nella legge finanziaria".

Nota all'art. 8, comma 11:
Il D.L. n. 69/1982 reca: "Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica per incremento del fondo di dotazione ed a copertura del maggior onere termico" (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 24 maggio 1982).

Nota all'art. 8, comma 12;
Si trascrive il testo dei commi da 10 a 22 dell'art. 6 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e dell'art. 7 della medesima legge:
"10. Per l'anno 1986 alle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissaria della cessata Cassa per il Mezzogiorno, alle Aziende di Stato, agli enti pubblici, con esclusione dell'Istituto Poligrafico dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche della Commissione nazionale per le società e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie, agli enti locali e alle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, alle unità sanitarie locali, alle aziende pubbliche in gestione commissariale governativa è fatto divieto di procedere ad assunzione di personale. Sono escluse dal divieto le assunzioni a posti messi a concorso negli anni 1985 e precedenti per i quali sia stata formata entro il 31 dicembre 1985 la graduatoria di merito da parte della commissione esaminatrice. Il divieto di assunzione non mi applica agli enti locali della Sardegna che hanno avuto competenze trasferite successivamente al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
11. Non rientrano nel divieto di cui al comma precedente:
a) le assunzioni di personale della scuola e delle Università secondo quanto stabilito dall'undicesimo comma dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
b) le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni 2 aprile 1968, n. 482;
c) le assunzioni per esigenze stagionali e straordinarie nei limiti di quelle effettuate nel 1985, nonché quelle previste dall'art. 15, comma 3, lettera b), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131;
d) le assunzioni nei ruoli locali delle Amministrazioni statali in provincia di Bolzano, di cui all'art. 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nonché le assunzioni noi ruoli locali degli enti pubblici di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
e) le assunzioni nelle aziende speciali degli enti locali, nonché negli enti autonomi fieristici, che abbiano chiuso il bilancio in pareggio o che non abbiano comunque fruito di contributi in conto esercizio.
f) le assunzioni presso gli enti locali, presso le istituzioni locali, le loro aziende e consorzi, nei posti che si siano resi vacanti nonché, nel limite del 20 per cento, con arrotondamento all'unità, nei nuovi posti disponibili di organico, istituiti con atto deliberativo approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale, o, nell'ambito di competenza, dai comitati regionali di controllo. Il predetto limite è elevato al 30 per cento nel caso che i nuovi posti disponibili di organico rappresentino una quota superiore al 50 per cento dei posti occupati.
Tutte le assunzioni negli enti di cui alla presente lettera debbono essere deliberate con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti;
g) le assunzioni presso i comuni nel cui territorio sono localizzati gli interventi del programma di edilizia abitativa previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché le assunzioni presso i comuni disastrati e gravemente danneggiati della Basilicata e della Campania e, in relazione alle finalità di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, presso il comune di Venezia;
h) le nomine derivanti da reclutamenti o immissioni in servizio e le rafferme del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
i) le assunzioni del personale dell'Amministrazione della giustizia, ivi comprese, entro i limiti dell'autorizzazione concessa per l'anno 1985, le assunzioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1973, n. 685, disposte dal Ministero di grazia e giustizia a copertura dell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari e degli uffici unici esecuzioni e notificazioni, nonché le assunzioni dei vincitori del concorso annuale per l'ammissione nella camera diplomatica del Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la cui graduatoria di merito sia stata approvata entro il 31 dicembre 1985, nonché le assunzioni dei vincitori dei concorsi banditi dal Ministero delle finanze le cui graduatorie di merito siano state approvate entro il 31 dicembre 1985.
12. Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 2 della legge 1 marzo 1985, n. 44, e dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, limitatamente ai concorsi a posti di custode-guardia notturna.
13. Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, le Aziende di Stato, gli enti pubblici non territoriali, gli enti locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa presenteranno, entro il 30 aprile 1986, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione illustrativa:
1) della situazione dei rispettivi ruoli organici, con l'indicazione di tutti i posti comunque disponibili;
2) del personale non di ruolo comunque in servizio;
3) della previsione dei posti che renderanno vacanti disponibili in corso d'anno;
4) delle procedure di assunzione in corso;
5) delle graduatorie ancora utili per l'assunzione degli idonei, di cui al successivo comma 20;
6) delle assunzioni, anche temporanee, ritenute indispensabili.
14. Della tempestiva e puntuale osservanza degli adempimenti di cui al precedente comma 13 rispondono, anche disciplinarmente, i capi del personale delle amministrazioni, aziende, enti e gestioni interessati;
15. Gli enti locali trasmetteranno la predetta documentazione tramite il Ministero dell'interno;
16. Gli enti pubblici e le gestioni commissariali governative trasmetteranno la documentazione direttamente, con contestuale informazione alle Amministrazioni vigilanti.
17. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri, dispone il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10, tenendo conto di quanto già previsto dalla legge 22 agosto 1985, n. 444, per il sostegno dell'occupazione, delle esigenze connesse all'attuazione di eventuali progetti speciali, nonché degli obiettivi realizzabili attraverso la mobilità del personale. I criteri informatori del predetto piano sono comunicati, prima dell'approvazione del piano stesso, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
18. Per le esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco si procede con separati provvedimenti adottati in qualsiasi momento, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri. Delle predette esigenze viene data comunicazione illustrativa, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
19. Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni e per le unità sanitarie locali, con procedura analoga a quella indicata nei commi precedenti, il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10 è disposto con provvedimento della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, per la copertura dei posti vacanti nelle singole posizioni funzionali dei profili professionali dei ruoli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
20. Le assunzioni autorizzate potranno essere effettuate, in misura non superiore al 50 per cento, utilizzando le graduatorie approvate non oltre i tre anni precedenti la data del provvedimento di autorizzazione. Tale limitazione non si applica per le immissioni in servizio nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
21. Rimane fermo quanto disposto dal quattordicesimo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
22. Il comune di Palermo, ferma restando per l'anno 1986 l'assunzione in deroga autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1984, può assumere ulteriori 500 unità per la copertura di posti disponibili nell'ambito dei ruoli tecnici e amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla VI. Laddove la mancata definizione delle procedure in itinere di sistemazione del personale interno e dei giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, renda non determinabile la effettiva disponibilità, è ammessa l'indizione di concorsi pubblici per un contingente pari al 40 per cento delle vacanze di organico nell'ambito dei predetti ruoli. Le posizioni soprannumerarie che dovessero verificarsi, da riassorbirsi con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa, determineranno l'indisponibilità di altrettanti posti nei corrispondenti profili professionali di livello inferiore".
"Art. 7. - 1. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a indire per l'anno 1986, concorsi per il conferimento di posti nelle qualifiche funzionali del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, anche in deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.
2. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato con riferimento alle vacanze che si sono verificate nei singoli enti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1985, a seguito di cessazioni dal servizio comunque determinate.
3. Per la individuazione dei posti da mettere a concorso alle varie qualifiche funzionali - e, nell'ambito di ciascuna di esse, ai vari profili professionali - si terrà conto della qualifica funzionale e del profilo professionale nel quale il personale comunque cessato risulta inquadrato sulla base di provvedimenti adottati dalle relative amministrazioni entro la data del 31 dicembre 1985. A tal fine possono essere utilizzate anche le graduatorie degli idonei di concorsi espletati nel triennio precedente".

Nota all'art. 8, comma 13:
Il testo del comma 2 dell'art. 12 della legge n. 595/1985, come modificato dalla presente legge è il seguente:
"2. A parziale integrazione dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il fondo sanitario nazionale per il triennio 1986-88 è determinato:
a) per la parte corrente in lire 143.250 miliardi, di cui lire 46.200 miliardi per l'esercizio 1987, lire 47.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 49.250 miliardi per l'esercizio 1989:
b) per la parte in conto capitale in lire 5.397 miliardi, di cui lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987, lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 1.917 miliardi per l'esercizio 1989".

Nota all'art. 8, comma 14:
Per il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 si veda nella nota all'art. 1, comma 8.

Nota all'art. 8, comma 15:
La legge n. 48/1982 concerne la costituzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.

Nota all'art. 8, comma 16:
- Il testo dell'art. 13 della legge costituzionale n. 3/1948 (Statuto speciale per la Sardegna) è il seguente:
"Art. 13 - Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola".
- In attuazione dell'articolo sopracitato è stata promulgata la legge 11 giugno 1962, n. 588, concernente un piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna, rifinanziata, integrata e modificata con la legge n. 268/1974, con la quale si è attuata anche la riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna.

Nota all'art. 8 comma 17:
Il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 24/1986 (Interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo) stabilisce che:
"All'esecuzione degli interventi di cui al comma precedente (interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio, nonché del patrimonio artistico e monumentale della città da effettuarsi in economia) il comune provvede sotto la direzione dei propri uffici tecnici. Ove occorra, il comune può far ricorso a contratti di diritto privato a termine per l'utilizzazione, sino ad un massimo di mille unità di lavoratori, avviati dall'ufficio di collocamento, residenti nel comune di Palermo ed iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto nelle liste di collocamento con qualifiche del settore edilizio. I predetti contratti non possono avere durata superiore a sei mesi e sono rinnovabili, per comprovate esigenze, una sola volta per altri sei mesi".

Nota all'art. 8, comma 18:
La legge n. 414/1984 reca: "Adeguamento dei contributi annui dello Stato per i finanziamenti degli enti autonomi della Biennale di Venezia, della Triennale di Milano e della Quadriennale di Roma".

Nota all'art. 8, comma 19:
La legge n. 92/1981 reca: "Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma".

Note all'art. 8, comma 20:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 163/1985 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) e del secondo comma dell'art. 15 della medesima legge è il seguente:
"Art. 1. (Fondo unico per lo spettacolo). - Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo".
"Art. 15, secondo comma. - Al rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, per i successivi trienni si provvede in sede di legge finanziaria dello Stato".
- Per il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 si veda nella nota all'art. 1, comma 8.

Note all'art. 8, comma 21:
- Il testo dei primi quattro commi dell'art. 5 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente:
"1. Ai fini della quantificazione per l'anno 1986, del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma del predetto articolo 8, è elevata al 30,45 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.
2. Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 531.771.982.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.
3. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo è comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.
4. Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte, per l'anno 1986, dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1985 maggiorate del 6 per cento".
- Il primo comma dell'art. 8 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) prevede che:
"Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare e commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:
a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;
c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;
d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio maltosio e analoghe materie zuccherine;
e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;
f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi".