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LEGGE 1 dicembre 1986, n. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1994)
Testo in vigore dal:  1-1-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 20

1. I termini di cui all'articolo 5, commi 1-quater e 1-septies, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 46, sono prorogati al 31 dicembre 1990.(1)
((3))
2. Il termine di cui all'articolo 41-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successivamente prorogato, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1990.(1)
((3))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ( con l'art.6, comma 7) ha disposto che "Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro e ipotecarie i termini fissati dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge 1 dicembre 1986, n. 879 sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1992."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 1992, n. 500 (con l'art. 2) ha disposto che "Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro e ipotecarie, i termini fissati dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1994."