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DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1986, n. 708

Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1986, n. 899 (in G.U. 27/12/1986, n.299).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
Testo in vigore dal:  19-5-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

1. Per far fronte alla situazione di particolare tensione abitativa che si registra nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, secondo le risultanze del censimento del 25 ottobre 1981, il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale - CER - ripartisce fra tali comuni la somma di lire 800 miliardi per provvedere:
a) quanto a lire 600 miliardi, all'acquisto di immobili abitabili alla data dell'acquisto stesso; una quota non superiore al 20 per cento della somma assegnata a ciascun comune può essere utilizzata per il recupero di immobili di loro proprietà destinati ad uso
abitativo
b) quanto a lire 200 miliardi, alla corresponsione, direttamente da parte dei comuni, dei contributi in conto capitale di cui al decimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
2. I contributi di cui alla lettera b) del comma 1 sono destinati, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 2, a coloro nei cui confronti sia stato eseguito o sia eseguibile un provvedimento di rilascio.
3. I comuni di cui al comma 1 possono procedere all'acquisto di alloggi nei comuni vicini, anche se non confinanti.
4. Gli alloggi devono avere le caratteristiche tipologiche di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, salvo eventuali deroghe approvate dal comitato esecutivo del CER.
5. I comuni procedono prioritariamente all'acquisto di immobili di edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, salvo che sussista la possibilità di acquisto di altri immobili a migliori condizioni.
6. È consentito, in relazione alla natura del finanziamento disponibile, anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata, con subentro dell'ente pubblico nell'agevolazione. In tal caso l'onere a carico dell'ente pubblico è ridotto al tasso minimo di cui all'articolo 20, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
7. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui ai commi 5 e 6 non può essere superiore a quello definito in convenzione.
8.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1999, N.136))
.
9.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1999, N.136))
.
10. Le assegnazioni delle unità immobiliari acquistate sono disposte dal comune, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 2. e tenendo comunque conto della composizione e del
reddito complessivo del nucleo familiare del beneficiario
11. I soggetti assegnatari degli alloggi devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e rientrare nelle fasce di reddito di cui all'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
12. Gli alloggi di cui ai commi 5 e 6 sono assegnati con contratto di locazione alle condizioni previste nella convenzione; quelli di cui al comma 8 sono assegnati con contratto di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.
13. Il comitato esecutivo del CER procede alla ripartizione delle somme previste nel comma 1 sulla base del numero degli abitanti residenti al censimento del 25 ottobre 1981, dei provvedimenti di rilascio emessi e delle richieste di esecuzione dei provvedimenti stessi, Per tali adempimenti il comitato esecutivo è integrato dal rappresentante del Ministero dell'interno in seno al CER.
14. I comuni entro sessanta giorni dalla ripartizione inviano al CER un programma di utilizzazione dei fondi assegnati, secondo le finalità indicate nel comma 1.
15. La messa a disposizione dei fondi, ripartiti ai sensi del comma 13 per l'acquisto degli immobili di cui alla lettera a) del comma 1, è effettuata quando i comuni abbiano dato completa attuazione al programma di acquisti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Il C.E.R. accerta la regolare esazione dei canoni di locazione degli immobili acquisiti con il programma di cui al presente decreto, nonché con quello di cui all'articolo 4, comma 9 del citato decreto-legge.
15-bis. I fondi di cui al comma 13 non utilizzati da parte dei comuni di cui al comma 1 sono destinati da parte del CER, sulla base di richieste ad esso inoltrate, all'acquisto di alloggi da parte di altri comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti in cui si registrino difficoltà abitative nel mercato dell'affitto.
16. Al finanziamento di lire 600 miliardi di cui alla lettera a) del comma 1 si provvede, quanto a lire 100 miliardi, mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'armo 1986 e, quanto a lire 500 miliardi, con mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al tasso di interesse annuo del 4 per cento, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al decreto-legge luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473. I mutui sono garantiti dallo Stato.
17. L'ammortamento dei mutui è disciplinato dalle norme previste dai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.
18. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 300 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, per lire 250 miliardi, l'accantonamento "Interventi a favore della regione Calabria" e, per lire 50 miliardi, l'accantonamento "Completamento interventi avviati in attuazione della legge 14 marzo 1977, n. 73".
19. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.