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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1986, n. 68

Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1986)
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Testo in vigore dal:  24-3-1986
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Art. 10

Procedure di stipulazione degli accordi di comparto
1. Per ciascuno dei comparti individuati nei precedenti articoli si provvederà alla stipulazione di un solo accordo di durata triennale tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale indicate nei citati medesimi articoli.
2. Per tutti i comparti di contrattazione collettiva individuati nei precedenti articoli
(( nella stipulazione degli accordi))
di comparto si applicano le regole procedimentali di cui all'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con l'osservanza altresì, in merito al comparto "regioni-enti locali" di cui al precedente art. 4, del disposto dell'ultimo comma dell'art. 8 per quanto riguarda gli enti locali; relativamente alle regioni la disciplina contenuta nell'accordo è approvata con provvedimento regionale in conformità ai singoli ordinamenti, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarità dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni stesse entro il limite delle disponibilità finanziarie all'uopo stanziate nel bilancio regionale.