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DECRETO-LEGGE 19 settembre 1986, n. 556

Modifiche al regime delle sanzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 1986, n. 759 (in G.U. 19/11/1986, n.269).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/11/1986)
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Testo in vigore dal:  20-11-1986
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2.
((Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali))
. Si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.
3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse:
a) a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se operate dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera b);
b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma,
((lettere d) ed f),))
del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto.