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LEGGE 28 febbraio 1986, n. 45

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici.

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Testo in vigore dal:  2-3-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-bis. L'autenticazione delle sottoscrizioni di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, non è richiesta per le dichiarazioni di responsabilità da rilasciarsi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali obbligatorie".
All'articolo 3:
sono soppresse le parole: ", anche attraverso il confronto con le parti sociali interessate,".
All'articolo 4:
dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Le parole: "o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria", di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non si devono intendere riferite ai trattamenti integrativi per i quali, in applicazione di norme di legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in relazione all'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
9-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, restano confermate per l'anno 1986";
il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. All'onere derivante dall'applicazione dei comuni da 1 a 8 del presente articolo, valutato in complessive lire 282 miliardi per l'anno 1986, si provvede, quanto a lire 205 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e, quanto a lire 77 miliardi, con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate nell'anno 1985 per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, convertito dalla legge 31 gennaio 1986, n, 14, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi".
All'articolo 5:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Alle conseguenti minori entrate, valutate in lire 5 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento".
All'articolo 6:
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli investimenti non superiori a lire 150 milioni l'attestazione di cui sopra può essere effettuata anche sulla base di una perizia giurata presentata dall'operatore economico"".
All'articolo 7:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attività di ricerca e di promozione scientifica e culturale connesse, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce "Proroga dell'attività di coordinamento di cui alla legge n. 73 del 1977"".
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: "31 maggio 1986" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1986".
All'articolo 9:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le differenze di importo tra i disavanzi di amministrazione risultanti dai consuntivi al 31 dicembre 1983, deliberati dai competenti organi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, e le esposizioni debitorie riconosciute con decreto ministeriale 29 ottobre 1985 a titolo di consolidamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312, al netto degli interessi maturati nell'anno 1984 su dette esposizioni, sono assunte a carico dello Stato nei limiti di somma di cui appresso:

Ente autonomo teatro comunale
di Firenze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.682.244.900;
Ente autonomo teatro dell'Opera
di Genova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 13.859.386.467;
Ente autonomo teatro S. Carlo
di Napoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.866.116.293;
Ente autonomo teatro Massimo
di Palermo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.394.754.267;
Ente autonomo teatro dell'Opera
di Roma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.521.601.121;
Ente autonomo teatro regio
di Torino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.507.982.622".
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Alla regolazione delle predette differenze si provvede, nel limite massimo dell'esposizione debitoria assunta dallo Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312";
il comma 3 è soppresso.
AVVERTENZA:

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 10 marzo 1986.