LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-2-1986
                              Art. 25.

  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1986  le  gestioni di previdenza
sostitutive,   esclusive  ed  esonerative  del  regime  generale,  ad
eccezione  dello  Stato,  sono tenute a versare al predetto regime un
contributo    di   solidarieta'   commisurato   all'ammontare   delle
retribuzioni   imponibili   dei   singoli  ordinamenti  agli  effetti
pensionistici.
  2. La misura del contributo di solidarieta' e' determinata ogni tre
anni, per ogni gestione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  del lavoro e della previdenza
sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro e, per le forme
esclusive, anche con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base
delle   caratteristiche   demografiche   ed  economiche  di  ciascuna
gestione.  In  sede di prima applicazione la misura del contributo e'
pari al 2 per cento.
  3.  Il  contributo  e'  versato  dalle competenti amministrazioni e
fondi   pensionistici   all'anzidetto   fondo   pensioni   lavoratori
dipendenti  entro  20  giorni  dalla fine del mese di pagamento della
contribuzione dovuta alle amministrazioni e fondi medesimi.