LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-2-1986
                              Art. 24.

  1.  -  Per le pensioni di cui al primo comma dell'articolo 21 della
legge   27  dicembre  1983,  n.  730,  gli  aumenti  derivanti  dalla
perequazione  automatica  intervengono  con  cadenza  semestrale al 1
maggio e al 1 novembre di ciascun anno.
  2.   Tali  aumenti  sono  calcolati  applicando  all'importo  della
pensione  spettante  alla  fine  di ciascun periodo la percentuale di
variazione  che  si determina rapportando il valore medio dell'indice
del  costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile
delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al semestre
precedente  il  mese  di  decorrenza  dell'aumento all'analogo valore
medio relativo al semestre precedente.
  3. In sede di prima applicazione il rapporto e' effettuato rispetto
al  valore  medio  dell'indice  relativo  al trimestre agosto-ottobre
1985.
  4.  La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente
il  doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori
dipendenti.  Per  le  fasce  di  importo comprese fra il doppio ed il
triplo  del trattamento minimo detta percentuale e' ridotta al 90 per
cento.  Per  le  fasce di importo superiore al triplo del trattamento
minimo la percentuale e' ridotta al 75 per cento.
  5.  Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanarsi entro il 20 novembre di ciascun
anno, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di
cui  ai  commi  2  e 4 e le modalita' di corresponsione dei conguagli
derivanti  dagli  scostamenti  tra  i valori come sopra determinati e
quelli accertati.
  6.  A  partire  dall'anno 1986 il limite di reddito previsto per la
concessione  della  pensione di reversibilita' a favore degli orfani,
dei  collaterali  maggiorenni  e  dei  genitori  del dipendente o del
pensionato  statale,  totalmente inabili a proficuo lavoro, stabilito
dal  secondo  comma  dell'articolo 85 del testo unico delle norme sul
trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
dicembre  1973,  n. 1092, e' quello previsto per la concessione delle
pensioni  agli  invalidi  civili totali, di cui all'articolo 12 della
legge   30  marzo  1971,  n.  118,  dal  comma  quarto  dell'articolo
14-septies  del  decreto-legge  30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  29 febbraio 1980, n. 33, calcolato
agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli indici
di  rivalutazione  dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT
agli effetti della scala mobile sui salari.