LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-2-1986
                              Art. 19.

  1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di
pagamenti  di  bilancio  e di anticipazioni di Tesoreria, al netto di
lire  19.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie
pregresse, e' fissato per l'anno 1986 in lire 32.000 miliardi.
  2.  Ai  fini  dell'avvio  del  risanamento  finanziario della cassa
integrazione  guadagni  degli  operai  dell'industria,  il  disavanzo
patrimoniale  risultante  al 31 dicembre 1985 e' posto a carico dello
Stato  nel  limite  di  lire 19.000 miliardi, a titolo di regolazione
debitoria pregressa.
  3.   In   attesa   della  nuova  disciplina  concernente  la  cassa
integrazione  guadagni degli operai dell'industria, fermo restando il
contributo  dello  Stato di cui all'articolo 12 della legge 20 maggio
1975,   n.   164,   e'   fissato,  per  l'anno  1986,  un  contributo
straordinario   di  lire  3.500  miliardi  a  favore  della  separata
contabilita'  degli  interventi  straordinari  di  cui all'articolo 4
della legge 5 novembre 1968, n. 1115.
  4.  Il  contributo  predetto  e'  corrisposto  per  il 60 per cento
nell'anno  1986  e,  per  la  restante  parte,  fino alla concorrenza
dell'onere effettivo e, comunque, nel limite del contributo di cui al
precedente  comma  3,  sulla base delle risultanze per lo stesso anno
della separata contabilita' degli interventi straordinari della cassa
integrazione.
  5.  I  provvedimenti  del CIPI in materia di integrazione salariale
sono  adottati  sulla  base  di  una  istruttoria  tecnica  selettiva
effettuata  da  un  apposito  comitato  la  cui composizione e le cui
modalita'  di  funzionamento  saranno successivamente determinate con
decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di
concerto  con  i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro.
  6. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al comma 1 sono autorizzate
senza oneri di interessi.
  7.   Le  somme  corrisposte  a  titolo  di  pagamenti  di  bilancio
diminuiscono,   per  il  corrispondente  importo,  il  livello  delle
anticipazioni di Tesoreria gia' erogate nel corso dell'esercizio.
  8.  A  decorrere  dall'anno  1986 cessano di maturare gli interessi
sulle  anticipazioni concesse all'INPS dalla Tesoreria dello Stato ai
sensi  del  penultimo  comma  dell'articolo  16 della legge 12 agosto
1974,  n. 370, di cui al debito consolidato alla data del 31 dicembre
1981.